Art. 3 Gestione dell'Elenco 1. Il Servizio regionale competente provvede alla gestione dell'Elenco e all'inserimento nel Calendario annuale delle manifestazioni contenute nell'Elenco stesso. 2. Gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati che organizzano le manifestazioni storiche di cui al presente regolamento comunicano al Servizio regionale competente ogni variazione organizzativa avvenuta dal momento dell'iscrizione nell'Elenco stesso. La mancata comunicazione puo' comportare la cancellazione dall'Elenco.