Art. 3 
 
                        Gestione dell'Elenco 
 
    1.  Il  Servizio  regionale  competente  provvede  alla  gestione
dell'Elenco  e   all'inserimento   nel   Calendario   annuale   delle
manifestazioni contenute nell'Elenco stesso. 
    2. Gli enti locali e gli altri soggetti pubblici  e  privati  che
organizzano le manifestazioni storiche di cui al presente regolamento
comunicano  al  Servizio   regionale   competente   ogni   variazione
organizzativa  avvenuta  dal  momento   dell'iscrizione   nell'Elenco
stesso. La mancata comunicazione  puo'  comportare  la  cancellazione
dall'Elenco.