Art. 5 Gestione del Calendario annuale 1. Gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati di cui all'art. 3, comma 2 del presente regolamento, comunicano al Servizio regionale competente i programmi degli eventi relativi alle manifestazioni storiche, da loro organizzate, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno. In mancanza di tale comunicazione il Servizio regionale competente utilizza i dati in suo possesso. 2. Il Servizio regionale competente, entro il 1° marzo di ogni anno, compila il Calendario annuale sulla base dei programmi degli eventi comunicati ai sensi del comma 1.