Art. 5 
 
                   Gestione del Calendario annuale 
 
    1. Gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati di cui
all'art. 3, comma 2 del presente regolamento, comunicano al  Servizio
regionale  competente  i  programmi  degli   eventi   relativi   alle
manifestazioni storiche, da loro organizzate, entro e non oltre il 31
gennaio di ogni anno. In mancanza di tale comunicazione  il  Servizio
regionale competente utilizza i dati in suo possesso. 
    2. Il Servizio regionale competente, entro il 1°  marzo  di  ogni
anno, compila il Calendario annuale sulla base  dei  programmi  degli
eventi comunicati ai sensi del comma 1.