Art. 6 Domande di contributo 1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 2 del presente regolamento possono avanzare domanda di contributo ai sensi dell'art. 9 della l.r. 16/2009, per lo svolgimento delle manifestazioni storiche in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 della l.r. 16/2009, entro il 31 gennaio di ogni anno. 2. Le domande sono redatte utilizzando l'apposito modulo, con i relativi allegati, di cui all'art. 4 del presente regolamento. 3. Le domande spedite oltre il termine di scadenza di cui al comma 1 sono dichiarate inammissibili.