Art. 6 
 
                        Domande di contributo 
 
    1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 2 del presente regolamento
possono avanzare domanda di contributo ai  sensi  dell'art.  9  della
l.r. 16/2009, per lo svolgimento  delle  manifestazioni  storiche  in
possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 della l.r. 16/2009, entro
il 31 gennaio di ogni anno. 
    2. Le domande sono redatte utilizzando l'apposito modulo,  con  i
relativi allegati, di cui all'art. 4 del presente regolamento. 
    3. Le domande spedite oltre il termine  di  scadenza  di  cui  al
comma 1 sono dichiarate inammissibili.