Art. 7 Valutazione delle domande di contributo 1. Il Servizio regionale competente valuta, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 6 della l.r. 16/2009, le domande dichiarate ammissibili, attribuendo loro un punteggio che varia da un minimo di 0/50 a un massimo di 50/50. 2. I criteri di valutazione sono i seguenti: a) rilevanza nazionale e internazionale della manifestazione storica (da 0 a 10 punti); b) rilevanza storico-culturale della manifestazione ai fini della valorizzazione del territorio e della promozione turistica, anche per effetto di eventi connessi che si protraggono nell'arco di tutto l'anno (da 0 a 10 punti); c) coinvolgimento dei centri storici quale sede degli eventi (da 0 a 10 punti); d) valorizzazione delle produzioni tradizionali e tipiche legate alla comunita' locale di riferimento (da 0 a 10 punti); e) valorizzazione dell'elemento storico rievocativo (da 0 a 10 punti).