Art. 7 
 
               Valutazione delle domande di contributo 
 
    1. Il Servizio regionale competente valuta,  previa  acquisizione
del parere del Comitato tecnico scientifico di cui all'art.  6  della
l.r. 16/2009, le domande dichiarate ammissibili, attribuendo loro  un
punteggio che varia da un minimo di 0/50 a un massimo di 50/50. 
    2. I criteri di valutazione sono i seguenti: 
      a) rilevanza nazionale e  internazionale  della  manifestazione
storica (da 0 a 10 punti); 
      b) rilevanza storico-culturale  della  manifestazione  ai  fini
della valorizzazione del territorio  e  della  promozione  turistica,
anche per effetto di eventi connessi che si protraggono nell'arco  di
tutto l'anno (da 0 a 10 punti); 
      c) coinvolgimento dei centri storici quale  sede  degli  eventi
(da 0 a 10 punti); 
      d)  valorizzazione  delle  produzioni  tradizionali  e  tipiche
legate alla comunita' locale di riferimento (da 0 a 10 punti); 
      e) valorizzazione dell'elemento storico rievocativo (da 0 a  10
punti).