Art. 8 
 
              Assegnazione ed erogazione dei contributi 
 
    1. Il contributo  regionale  e'  erogato  in  base  al  punteggio
ottenuto da ciascuna domanda, ai sensi di quanto stabilito  dall'art.
7 del presente regolamento, in relazione  all'entita'  delle  risorse
disponibili, e liquidato in unica  soluzione  entro  sessanta  giorni
dalla conclusione del procedimento di assegnazione. 
    2. I soggetti ammessi al  finanziamento  presentano  al  Servizio
regionale     competente,     a     consuntivo,     una     relazione
artistico-finanziaria sull'attivita' svolta,  utilizzando  l'allegato
n. 3 del modulo di cui all'art. 4, comma 1 del presente  regolamento.
La relazione e' inviata, entro e non oltre il  31  gennaio  dell'anno
successivo,  mediante  posta  elettronica  certificata  o   a   mezzo
raccomandata  con  ricevuta  di   ritorno   al   Servizio   regionale
competente. A tale fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio
postale accettante. 
    3. La mancata presentazione della relazione sull'attivita' svolta
entro il termine di cui al comma 2 comporta l'inammissibilita'  della
domanda di contributo per l'anno successivo.