Art. 8 Assegnazione ed erogazione dei contributi 1. Il contributo regionale e' erogato in base al punteggio ottenuto da ciascuna domanda, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7 del presente regolamento, in relazione all'entita' delle risorse disponibili, e liquidato in unica soluzione entro sessanta giorni dalla conclusione del procedimento di assegnazione. 2. I soggetti ammessi al finanziamento presentano al Servizio regionale competente, a consuntivo, una relazione artistico-finanziaria sull'attivita' svolta, utilizzando l'allegato n. 3 del modulo di cui all'art. 4, comma 1 del presente regolamento. La relazione e' inviata, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, mediante posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al Servizio regionale competente. A tale fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. 3. La mancata presentazione della relazione sull'attivita' svolta entro il termine di cui al comma 2 comporta l'inammissibilita' della domanda di contributo per l'anno successivo.