Art. 9 Revoca dei contributi 1. Il Servizio regionale competente dispone la revoca totale o parziale del contributo assegnato e la restituzione dello stesso qualora i soggetti beneficiari non rispettino le disposizioni della l.r. 16/2009 o del presente regolamento o nel caso di mancata o parziale attuazione delle iniziative programmate.