Art. 9 
 
                        Revoca dei contributi 
 
    1. Il Servizio regionale competente dispone la  revoca  totale  o
parziale del contributo assegnato  e  la  restituzione  dello  stesso
qualora i soggetti beneficiari non rispettino le  disposizioni  della
l.r. 16/2009 o del presente regolamento  o  nel  caso  di  mancata  o
parziale attuazione delle iniziative programmate.