Art. 11 Fusione di comuni 1. La fusione di comuni e la conseguente istituzione di un nuovo comune sono disciplinate dagli articoli 3 e 5 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali). 2. Su richiesta dei comuni interessati alla fusione, deliberata dalla maggioranza dei consiglieri assegnati ai rispettivi consigli, la Giunta regionale presenta un disegno di legge per l'istituzione del nuovo comune. 3. La Regione destina, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, incentivi finanziari al comune istituito mediante fusione di due o piu' comuni contigui, da adibire anche ad iniziative a favore della comunita' locale. 4. La Giunta regionale, previo parere della Conferenza permanente Regione-autonomie locali, definisce i criteri per l'erogazione degli incentivi finanziari, che sono assegnati in relazione alla situazione gestionale e patrimoniale del nuovo ente, alla fascia demografica di appartenenza dei comuni fusi ed al loro numero. 5. Gli incentivi finanziari sono erogati, per almeno un quinquennio, nella misura della media dei trasferimenti regionali continuativi, erogati nel triennio precedente la fusione, ai singoli comuni fusi, incrementata del cinquanta per cento.