Art. 11 
 
                          Fusione di comuni 
 
    1. La fusione di comuni e la conseguente istituzione di un  nuovo
comune sono disciplinate dagli articoli 3 e 5 della legge regionale 2
dicembre 1992, n.  51  (Disposizioni  in  materia  di  circoscrizioni
comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali). 
    2. Su richiesta dei comuni interessati alla  fusione,  deliberata
dalla maggioranza dei consiglieri assegnati ai  rispettivi  consigli,
la Giunta regionale presenta un disegno di  legge  per  l'istituzione
del nuovo comune. 
    3.  La  Regione  destina,  nei  limiti  delle  disponibilita'  di
bilancio, incentivi finanziari al comune istituito  mediante  fusione
di due o piu' comuni contigui,  da  adibire  anche  ad  iniziative  a
favore della comunita' locale. 
    4. La Giunta regionale, previo parere della Conferenza permanente
Regione-autonomie locali, definisce i criteri per l'erogazione  degli
incentivi finanziari, che sono assegnati in relazione alla situazione
gestionale e patrimoniale del nuovo ente, alla fascia demografica  di
appartenenza dei comuni fusi ed al loro numero. 
    5.  Gli  incentivi  finanziari  sono  erogati,  per   almeno   un
quinquennio, nella misura della  media  dei  trasferimenti  regionali
continuativi, erogati nel triennio precedente la fusione, ai  singoli
comuni fusi, incrementata del cinquanta per cento.