Art. 12 Unioni montane di comuni 1. L'assemblea dei sindaci di ciascuna delle attuali comunita' montane, entro il termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione assunta a maggioranza puo' chiedere alla Regione che l'ambito territoriale della comunita' montana sia individuato come ambito ottimale di gestione associata per la costituzione di una o piu' unioni montane di comuni. 2. Il Presidente dell'assemblea dei sindaci notifica la richiesta di cui al comma 1 ai singoli comuni entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di adozione della deliberazione dell'assemblea. 3. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica di cui al comma 2, i comuni recepiscono o rigettano la proposta di cui al comma 1 e trasmettono il relativo provvedimento contestualmente alla Regione ed al Presidente dell'assemblea dei sindaci. 4. Se l'assenso per la costituzione di una sola unione montana si perfeziona per la totalita' dei comuni dell'ambito territoriale della comunita' montana, l'ambito ottimale dell'unione montana di comuni coincide con l'ambito territoriale della comunita' montana. 5. Se l'assenso per la costituzione di piu' unioni montane si perfeziona per la totalita' dei comuni dell'ambito territoriale della comunita' montana, l'ambito ottimale delle unioni montane di comuni coincide con le proposte presentate. 6. Se l'assenso si perfeziona per la maggioranza dei comuni dell'ambito territoriale della comunita' montana, l'ambito ottimale dell'unione o delle unioni montane di comuni coincide con l'ambito dei soli comuni aderenti, fermo restando quanto previsto dall'art. 8. 7. I comuni, nei casi di cui ai commi 4, 5 e 6 approvano lo statuto dell'unione e dispongono il trasferimento in capo alla stessa delle funzioni e dei servizi da gestire in forma associata. 8. La Giunta regionale, nei casi di cui ai commi 4, 5 e 6 sancisce l'istituzione dell'unione montana di comuni, a cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 4. 9. Nel caso di cui al comma 4 l'unione montana di comuni, dalla data di istituzione, succede nei rapporti giuridici attivi e passivi della comunita' montana preesistente senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione. 10. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 le unioni montane di comuni succedono nei beni e nei rapporti attivi e passivi della comunita' preesistente secondo il piano di riparto determinato con le modalita' di cui all'art. 15, commi 5, 6 e 7. 11. Alle unioni montane di comuni costituite in virtu' dei commi 5 e 6 si applicano le disposizioni di cui all'art. 8.