Art. 12 
 
                      Unioni montane di comuni 
 
    1. L'assemblea dei sindaci di ciascuna  delle  attuali  comunita'
montane, entro il termine perentorio di novanta  giorni  dall'entrata
in  vigore  della  presente  legge,  con  deliberazione   assunta   a
maggioranza puo' chiedere  alla  Regione  che  l'ambito  territoriale
della comunita' montana  sia  individuato  come  ambito  ottimale  di
gestione associata per la costituzione di una o piu'  unioni  montane
di comuni. 
    2. Il Presidente dell'assemblea dei sindaci notifica la richiesta
di cui al comma 1 ai singoli comuni entro il  termine  perentorio  di
quindici  giorni  dalla  data   di   adozione   della   deliberazione
dell'assemblea. 
    3. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla  notifica
di cui al comma 2, i comuni recepiscono o rigettano  la  proposta  di
cui  al   comma   1   e   trasmettono   il   relativo   provvedimento
contestualmente alla Regione  ed  al  Presidente  dell'assemblea  dei
sindaci. 
    4. Se l'assenso per la costituzione di una sola unione montana si
perfeziona per la totalita' dei comuni dell'ambito territoriale della
comunita' montana, l'ambito ottimale dell'unione  montana  di  comuni
coincide con l'ambito territoriale della comunita' montana. 
    5. Se l'assenso per la costituzione di  piu'  unioni  montane  si
perfeziona per la totalita' dei comuni dell'ambito territoriale della
comunita' montana, l'ambito ottimale delle unioni montane  di  comuni
coincide con le proposte presentate. 
    6. Se l'assenso si  perfeziona  per  la  maggioranza  dei  comuni
dell'ambito territoriale della comunita' montana,  l'ambito  ottimale
dell'unione o delle unioni montane di comuni  coincide  con  l'ambito
dei soli comuni aderenti, fermo restando quanto previsto dall'art. 8. 
    7. I comuni, nei casi di cui ai commi  4,  5  e  6  approvano  lo
statuto dell'unione e dispongono il trasferimento in capo alla stessa
delle funzioni e dei servizi da gestire in forma associata. 
    8. La Giunta regionale, nei casi  di  cui  ai  commi  4,  5  e  6
sancisce l'istituzione  dell'unione  montana  di  comuni,  a  cui  si
applicano le disposizioni di cui all'art. 4. 
    9. Nel caso di cui al comma 4 l'unione montana di  comuni,  dalla
data di istituzione, succede nei rapporti giuridici attivi e  passivi
della comunita' montana preesistente senza che  sia  esperita  alcuna
procedura di liquidazione. 
    10. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 le unioni  montane  di  comuni
succedono nei beni e nei rapporti attivi e  passivi  della  comunita'
preesistente secondo il piano di riparto determinato con le modalita'
di cui all'art. 15, commi 5, 6 e 7. 
    11. Alle unioni montane di comuni costituite in virtu' dei  commi
5 e 6 si applicano le disposizioni di cui all'art. 8.