Art. 13 
 
              Funzioni delle forme associative montane 
 
    1. L'unione montana di comuni puo'  esercitare,  in  qualita'  di
agenzia di sviluppo attraverso l'attribuzione di apposita delega a un
assessore della giunta dell'unione montana di comuni,  le  specifiche
competenze di  tutela  e  promozione  della  montagna  attribuite  in
attuazione delle disposizioni di  cui  all'art.  44,  comma  secondo,
della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani. 
    2. Con il provvedimento di cui all'art.  17  sono  attribuite  ai
comuni facenti parte delle comunita' montane preesistenti le funzioni
relative alle politiche  di  sviluppo  economico  e  del  sistema  di
servizi, da esercitare obbligatoriamente in  forma  associata  in  un
ambito territoriale  corrispondente  ai  confini  delle  preesistenti
comunita' montane o loro scomposizioni in aree omogenee. 
    3. I comuni facenti parte delle  comunita'  montane  preesistenti
gestiscono in forma associata: 
      a)  le  funzioni  relative  agli  interventi  speciali  per  la
montagna; 
      b)  le  funzioni  ed  i  servizi  propri  dei  comuni  ad  essi
attribuiti per delega; 
      c)  le  funzioni  gia'  attribuite   alle   comunita'   montane
preesistenti e conferite ai comuni nel rispetto delle disposizioni di
cui all'art. 17.