Art. 13 Funzioni delle forme associative montane 1. L'unione montana di comuni puo' esercitare, in qualita' di agenzia di sviluppo attraverso l'attribuzione di apposita delega a un assessore della giunta dell'unione montana di comuni, le specifiche competenze di tutela e promozione della montagna attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 44, comma secondo, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani. 2. Con il provvedimento di cui all'art. 17 sono attribuite ai comuni facenti parte delle comunita' montane preesistenti le funzioni relative alle politiche di sviluppo economico e del sistema di servizi, da esercitare obbligatoriamente in forma associata in un ambito territoriale corrispondente ai confini delle preesistenti comunita' montane o loro scomposizioni in aree omogenee. 3. I comuni facenti parte delle comunita' montane preesistenti gestiscono in forma associata: a) le funzioni relative agli interventi speciali per la montagna; b) le funzioni ed i servizi propri dei comuni ad essi attribuiti per delega; c) le funzioni gia' attribuite alle comunita' montane preesistenti e conferite ai comuni nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 17.