Art. 14 
 
                 Superamento delle comunita' montane 
 
    1. Il Presidente  della  Giunta  regionale,  decorso  il  termine
perentorio di cui al comma 3 dell'art. 12 e, ad esclusione  dei  casi
di cui al comma 4 dello stesso articolo, dispone con proprio  decreto
la nomina di un commissario per ciascuna comunita' montana. 
    2. Con il provvedimento di  cui  al  comma  1  e'  dichiarata  la
decadenza  degli  organi  della  comunita'  montana,  dei  quali   il
commissario assume ogni potere. 
    3. Nei casi di cui al comma 4 dell'art. 12,  la  decadenza  degli
organi della comunita' montana avviene automaticamente dalla data  di
istituzione dell'unione montana di comuni.