Art. 14 Superamento delle comunita' montane 1. Il Presidente della Giunta regionale, decorso il termine perentorio di cui al comma 3 dell'art. 12 e, ad esclusione dei casi di cui al comma 4 dello stesso articolo, dispone con proprio decreto la nomina di un commissario per ciascuna comunita' montana. 2. Con il provvedimento di cui al comma 1 e' dichiarata la decadenza degli organi della comunita' montana, dei quali il commissario assume ogni potere. 3. Nei casi di cui al comma 4 dell'art. 12, la decadenza degli organi della comunita' montana avviene automaticamente dalla data di istituzione dell'unione montana di comuni.