Art. 15 Nomina del commissario e procedure di liquidazione 1. Il decreto del Presidente della Giunta regionale di nomina del commissario ne determina il relativo compenso. 2. I commissari svolgono la loro attivita' nel rispetto dei principi previsti dall'ordinamento in materia di enti locali. In particolare: a) garantiscono il regolare espletamento delle funzioni proprie, delegate e trasferite con riferimento all'ordinaria amministrazione; b) assicurano la continuita' nella gestione in forma associata dei servizi di competenza comunale, fino a nuova determinazione dei comuni interessati; c) adottano, limitatamente alle attivita' pendenti, provvedimenti di straordinaria amministrazione, previo nulla osta della Giunta regionale; d) esercitano ogni potere finalizzato alla liquidazione della comunita' montana adottando gli atti amministrativi necessari a garantire la prosecuzione dell'attivita' fino alla chiusura della procedura di liquidazione; e) provvedono all'approvazione dei documenti contabili, evidenziando l'eventuale disavanzo; f) accertano la situazione patrimoniale, finanziaria e gestionale; g) effettuano una puntuale ricognizione delle professionalita' in servizio presso gli enti anche al fine di individuare le risorse umane necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni oggetto di conferimento; h) accertano i procedimenti amministrativi in corso; i) accertano le liti pendenti e accantonano, ove possibile, le risorse necessarie per far fronte agli oneri conseguenti. 3. I commissari, per lo svolgimento dell'incarico, si avvalgono dei dipendenti della comunita' montana, della sede e di ogni altro locale disponibile, delle strumentazioni e degli arredi necessari. 4. Le spese afferenti all'attivita' dei commissari sono a carico della liquidazione. 5. Entro il termine perentorio di novanta giorni dal conferimento dell'incarico i commissari trasmettono al Presidente della Giunta regionale dettagliata relazione avente ad oggetto il quadro generale della situazione patrimoniale e finanziaria, delle risorse finanziarie e strumentali della comunita' montana, proponendo un'ipotesi di liquidazione e di riparto da cui emergano attivita' e passivita' eventualmente residue. 6. La Giunta regionale, acquisite le relazioni dei commissari, puo' dettare specifiche disposizioni inerenti la liquidazione o autorizzarne l'ulteriore corso. 7. Entro il termine perentorio di trenta giorni dal provvedimento di cui al comma 6 i commissari adottano, con propri decreti, ogni atto finalizzato alla sua attuazione. I decreti commissariali costituiscono titolo per le trascrizioni, le volture catastali e ogni adempimento necessario alla liquidazione o alla successione. 8. Alla chiusura delle procedure di liquidazione, i commissari approvano un conto consuntivo straordinario e lo trasmettono alla Regione. 9. Le procedure di liquidazione si concludono entro centottanta giorni dall'approvazione del provvedimento di cui al comma 6. Trascorso tale termine, qualora la procedura di liquidazione non sia conclusa, il commissario decade e la Regione nomina un liquidatore regionale.