Art. 15 
 
         Nomina del commissario e procedure di liquidazione 
 
    1. Il decreto del Presidente della Giunta regionale di nomina del
commissario ne determina il relativo compenso. 
    2. I commissari svolgono  la  loro  attivita'  nel  rispetto  dei
principi previsti dall'ordinamento in  materia  di  enti  locali.  In
particolare: 
      a)  garantiscono  il  regolare  espletamento   delle   funzioni
proprie,  delegate  e  trasferite   con   riferimento   all'ordinaria
amministrazione; 
      b) assicurano la continuita' nella gestione in forma  associata
dei servizi di competenza comunale, fino a nuova  determinazione  dei
comuni interessati; 
      c)   adottano,   limitatamente   alle    attivita'    pendenti,
provvedimenti di straordinaria  amministrazione,  previo  nulla  osta
della Giunta regionale; 
      d) esercitano ogni potere finalizzato alla  liquidazione  della
comunita' montana  adottando  gli  atti  amministrativi  necessari  a
garantire la prosecuzione dell'attivita'  fino  alla  chiusura  della
procedura di liquidazione; 
      e)  provvedono  all'approvazione   dei   documenti   contabili,
evidenziando l'eventuale disavanzo; 
      f)  accertano  la  situazione   patrimoniale,   finanziaria   e
gestionale; 
      g) effettuano una puntuale ricognizione delle  professionalita'
in servizio presso gli enti anche al fine di individuare  le  risorse
umane necessarie a garantire l'esercizio delle  funzioni  oggetto  di
conferimento; 
      h) accertano i procedimenti amministrativi in corso; 
      i) accertano le liti pendenti e accantonano, ove possibile,  le
risorse necessarie per far fronte agli oneri conseguenti. 
    3. I commissari, per lo svolgimento dell'incarico,  si  avvalgono
dei dipendenti della comunita' montana, della sede e  di  ogni  altro
locale disponibile, delle strumentazioni e degli arredi necessari. 
    4. Le spese afferenti all'attivita' dei commissari sono a  carico
della liquidazione. 
    5. Entro il termine perentorio di novanta giorni dal conferimento
dell'incarico i commissari trasmettono  al  Presidente  della  Giunta
regionale dettagliata relazione avente ad oggetto il quadro  generale
della  situazione   patrimoniale   e   finanziaria,   delle   risorse
finanziarie  e  strumentali  della  comunita'   montana,   proponendo
un'ipotesi di liquidazione e di riparto da cui emergano  attivita'  e
passivita' eventualmente residue. 
    6. La Giunta regionale, acquisite le  relazioni  dei  commissari,
puo' dettare  specifiche  disposizioni  inerenti  la  liquidazione  o
autorizzarne l'ulteriore corso. 
    7. Entro il termine perentorio di trenta giorni dal provvedimento
di cui al comma 6 i commissari adottano,  con  propri  decreti,  ogni
atto  finalizzato  alla  sua  attuazione.  I  decreti   commissariali
costituiscono titolo per le trascrizioni, le volture catastali e ogni
adempimento necessario alla liquidazione o alla successione. 
    8. Alla chiusura delle procedure di  liquidazione,  i  commissari
approvano un conto consuntivo straordinario  e  lo  trasmettono  alla
Regione. 
    9. Le procedure di liquidazione si concludono  entro  centottanta
giorni  dall'approvazione  del  provvedimento  di  cui  al  comma  6.
Trascorso tale termine, qualora la procedura di liquidazione non  sia
conclusa, il commissario decade e la Regione  nomina  un  liquidatore
regionale.