Art. 16 
 
                 Estinzione delle comunita' montane 
 
    1. Al termine della  procedura  di  liquidazione,  il  Presidente
della Giunta regionale, con  proprio  decreto,  dichiara  estinta  la
comunita' montana. 
    2. Il Presidente della Giunta regionale puo' adottare  ogni  atto
necessario  alla  liquidazione  della  comunita'   montana   e   alla
successione nei rapporti giuridici  attivi  e  passivi  facenti  capo
all'ente estinto.