Art. 16 Estinzione delle comunita' montane 1. Al termine della procedura di liquidazione, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dichiara estinta la comunita' montana. 2. Il Presidente della Giunta regionale puo' adottare ogni atto necessario alla liquidazione della comunita' montana e alla successione nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'ente estinto.