Art. 17 
 
   Trasferimento di funzioni delle preesistenti comunita' montane 
 
    1. La Regione, entro centottanta giorni dalla  pubblicazione  del
decreto di cui all'art.  14,  previo  parere  del  CAL,  provvede  al
conferimento  delle  funzioni  amministrative  gia'  attribuite  alle
comunita' montane e al riordino delle relative funzioni proprie,  che
non  richiedono  l'unitario  esercizio  a  livello  regionale,   alle
province o ai comuni. 
    2. Il provvedimento di riordino di  cui  al  comma  1  stabilisce
l'obbligo di gestione associata delle funzioni conferite ai comuni. 
    3. Con successivo provvedimento la Giunta regionale individua  le
risorse finanziarie, umane e  strumentali  da  trasferire  agli  enti
titolari delle funzioni conferite facendo salvi i rapporti di  lavoro
a tempo indeterminato vigenti alla data del 1° gennaio 2012. 
    4.   Al   fine   di   garantire   la   continuita'    dell'azione
amministrativa,  la  Giunta  regionale  definisce  le  modalita'   di
coordinamento  tra  le  disposizioni  contenute  in  atti,  bandi   e
provvedimenti di sua competenza nelle materie di settore e  l'assetto
istituzionale  del  territorio   risultante   dall'attuazione   degli
articoli 12 e 14.