Art. 17 Trasferimento di funzioni delle preesistenti comunita' montane 1. La Regione, entro centottanta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui all'art. 14, previo parere del CAL, provvede al conferimento delle funzioni amministrative gia' attribuite alle comunita' montane e al riordino delle relative funzioni proprie, che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, alle province o ai comuni. 2. Il provvedimento di riordino di cui al comma 1 stabilisce l'obbligo di gestione associata delle funzioni conferite ai comuni. 3. Con successivo provvedimento la Giunta regionale individua le risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire agli enti titolari delle funzioni conferite facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato vigenti alla data del 1° gennaio 2012. 4. Al fine di garantire la continuita' dell'azione amministrativa, la Giunta regionale definisce le modalita' di coordinamento tra le disposizioni contenute in atti, bandi e provvedimenti di sua competenza nelle materie di settore e l'assetto istituzionale del territorio risultante dall'attuazione degli articoli 12 e 14.