Art. 18 
 
 Norme in materia di personale delle preesistenti comunita' montane 
 
    1. La Regione e i suoi enti strumentali, dipendenti e  ausiliari,
in relazione ai rispettivi piani  occupazionali,  ricoprono  i  posti
vacanti  delle  rispettive   dotazioni   organiche   prioritariamente
attraverso la mobilita' del personale  a  tempo  indeterminato  delle
soppresse comunita' montane, in applicazione  delle  disposizioni  di
cui all'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche). 
    2. Ai lavoratori assunti con contratto  a  tempo  determinato  e'
assicurata la continuita' nel rapporto di lavoro fino  alla  scadenza
prevista dallo stesso. 
    3. La Regione favorisce la  copertura  dei  posti  vacanti  degli
organici di altri enti locali o di enti pubblici non economici con il
personale proveniente dalle preesistenti comunita' montane prevedendo
forme di incentivazione finanziaria per  dieci  esercizi  finanziari,
nella misura del settanta  per  cento  per  i  primi  tre  anni,  del
sessanta per cento per il quarto anno, del cinquanta per cento per il
quinto anno, del quaranta per cento per il sesto anno, del trenta per
cento per il settimo, ottavo e nono anno e del venti per cento per il
decimo anno. 
    4. La  Regione  si  fa  carico  della  formazione  del  personale
proveniente  dalle  comunita'   montane   estinte   ai   fini   della
riqualificazione  conseguente  alla   mobilita',   anche   attraverso
modalita' di apprendimento e sviluppo delle competenze. 
    5. Il provvedimento di conferimento delle funzioni proprie  delle
soppresse  comunita'  montane  di  cui   all'art.   16   prevede   il
trasferimento del relativo  personale  e  delle  conseguenti  risorse
finanziarie, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato
vigenti alla data del 1 gennaio 2012. 
    6. Il personale trasferito dalle comunita'  montane  preesistenti
ad altro ente nel rispetto delle disposizioni di  cui  alla  presente
legge mantiene l'inquadramento giuridico ed economico e  l'anzianita'
di servizio maturati al momento del trasferimento. 
    7. I processi di mobilita' del personale  a  tempo  indeterminato
delle preesistenti comunita'  montane  non  rilevano  ai  fini  delle
disposizioni di cui all'art. 1,  commi  557  e  562  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  Legge  finanziaria  2007)  e
dell'art. 76, comma 7  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria), convertito con modificazioni nella legge  6
agosto 2008, n. 133, nello stretto limite delle risorse riconducibili
alla copertura della spesa gia' sostenuta per i dipendenti trasferiti
dalle comunita' montane. 
    8. I processi  di  mobilita'  del  personale  delle  preesistenti
comunita' montane non rilevano altresi' ai fini di  cui  all'art.  9,
comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti
in  materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di   competitivita'
economica) convertito con modificazioni nella legge 30  luglio  2010,
n.  122,  nello  stretto  limite  delle  risorse  riconducibili  alla
copertura della spesa gia'  sostenuta  per  i  dipendenti  trasferiti
dalle comunita' montane. 
    9. Al personale delle comunita'  montane  soppresse  puo'  essere
proposta, nel rispetto della normativa vigente,  senza  aumentare  la
relativa spesa, la risoluzione  anticipata  del  rapporto  di  lavoro
riconoscendo un'indennita'  supplementare  quantificata  fino  ad  un
massimo di ventiquattro mensilita'. 
    10. La Giunta regionale definisce  i  criteri  per  l'accesso  al
beneficio, le modalita' di risoluzione del rapporto di lavoro  ed  il
periodo  di  applicazione  dell'istituto   nonche'   i   criteri   di
corresponsione dell'indennita' supplementare, previa attuazione delle
relazioni sindacali con le rappresentanze sindacali  delle  soppresse
comunita' montane.