Art. 18 Norme in materia di personale delle preesistenti comunita' montane 1. La Regione e i suoi enti strumentali, dipendenti e ausiliari, in relazione ai rispettivi piani occupazionali, ricoprono i posti vacanti delle rispettive dotazioni organiche prioritariamente attraverso la mobilita' del personale a tempo indeterminato delle soppresse comunita' montane, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). 2. Ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e' assicurata la continuita' nel rapporto di lavoro fino alla scadenza prevista dallo stesso. 3. La Regione favorisce la copertura dei posti vacanti degli organici di altri enti locali o di enti pubblici non economici con il personale proveniente dalle preesistenti comunita' montane prevedendo forme di incentivazione finanziaria per dieci esercizi finanziari, nella misura del settanta per cento per i primi tre anni, del sessanta per cento per il quarto anno, del cinquanta per cento per il quinto anno, del quaranta per cento per il sesto anno, del trenta per cento per il settimo, ottavo e nono anno e del venti per cento per il decimo anno. 4. La Regione si fa carico della formazione del personale proveniente dalle comunita' montane estinte ai fini della riqualificazione conseguente alla mobilita', anche attraverso modalita' di apprendimento e sviluppo delle competenze. 5. Il provvedimento di conferimento delle funzioni proprie delle soppresse comunita' montane di cui all'art. 16 prevede il trasferimento del relativo personale e delle conseguenti risorse finanziarie, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato vigenti alla data del 1 gennaio 2012. 6. Il personale trasferito dalle comunita' montane preesistenti ad altro ente nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge mantiene l'inquadramento giuridico ed economico e l'anzianita' di servizio maturati al momento del trasferimento. 7. I processi di mobilita' del personale a tempo indeterminato delle preesistenti comunita' montane non rilevano ai fini delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007) e dell'art. 76, comma 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa gia' sostenuta per i dipendenti trasferiti dalle comunita' montane. 8. I processi di mobilita' del personale delle preesistenti comunita' montane non rilevano altresi' ai fini di cui all'art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica) convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa gia' sostenuta per i dipendenti trasferiti dalle comunita' montane. 9. Al personale delle comunita' montane soppresse puo' essere proposta, nel rispetto della normativa vigente, senza aumentare la relativa spesa, la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro riconoscendo un'indennita' supplementare quantificata fino ad un massimo di ventiquattro mensilita'. 10. La Giunta regionale definisce i criteri per l'accesso al beneficio, le modalita' di risoluzione del rapporto di lavoro ed il periodo di applicazione dell'istituto nonche' i criteri di corresponsione dell'indennita' supplementare, previa attuazione delle relazioni sindacali con le rappresentanze sindacali delle soppresse comunita' montane.