Art. 19 Sostituzione dell'art. 50 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 1. L'art. 50 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna) e' sostituito dal seguente: «Art. 50 (Fondo regionale per la montagna). - 1. Per lo svolgimento delle funzioni delle forme associative montane e' istituito un fondo regionale, denominato Fondo regionale per la montagna, alla cui copertura finanziaria si provvede attraverso: a) una quota di quanto accertato dalla Regione a titolo di IRAP nell'esercizio precedente all'imposta versata dalle imprese presenti nei comuni appartenenti alle preesistenti comunita' montane; b) una quota dei proventi del diritto di escavazione per esercenti di cave e di miniere, rideterminando le percentuali delle tariffe del diritto di escavazione stabilite dall'art. 6 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006); c) una quota dei proventi derivanti dai canoni per l'uso delle acque pubbliche; d) una quota dei proventi derivanti dai canoni di concessione delle acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento; e) una quota di quanto accertato dalla Regione a titolo di addizionale sul consumo di gas metano nell'esercizio precedente.».