Art. 19 
 
Sostituzione dell'art. 50 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 
 
    1. L'art. 50 della legge regionale 2 luglio 1999,  n.  16  (Testo
unico delle leggi sulla montagna) e' sostituito dal seguente: 
    «Art.  50  (Fondo  regionale  per  la  montagna).  -  1.  Per  lo
svolgimento  delle  funzioni  delle  forme  associative  montane   e'
istituito un fondo  regionale,  denominato  Fondo  regionale  per  la
montagna, alla cui copertura finanziaria si provvede attraverso: 
      a) una quota di quanto accertato dalla Regione a titolo di IRAP
nell'esercizio precedente all'imposta versata dalle imprese  presenti
nei comuni appartenenti alle preesistenti comunita' montane; 
      b) una quota  dei  proventi  del  diritto  di  escavazione  per
esercenti di cave e di miniere, rideterminando le  percentuali  delle
tariffe del diritto di escavazione stabilite dall'art. 6 della  legge
regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006); 
      c) una quota dei proventi derivanti dai canoni per l'uso  delle
acque pubbliche; 
      d) una quota dei proventi derivanti dai canoni  di  concessione
delle acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento; 
      e) una quota di quanto accertato  dalla  Regione  a  titolo  di
addizionale sul consumo di gas metano nell'esercizio precedente.».