Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
 
    1.  La  Regione  disciplina   le   misure   di   riorganizzazione
dell'esercizio delle funzioni e dei servizi di  competenza  comunale,
al fine di ottemperare  alle  previsioni  stabilite  dalle  normative
statali vigenti in materia di gestione associata  obbligatoria  delle
funzioni e dei servizi comunali con l'obiettivo  di  incrementare  la
qualita'  delle  prestazioni  riducendo  complessivamente  gli  oneri
organizzativi e finanziari. 
    2. In attuazione dei principi indicati al  comma  1  la  presente
legge individua: 
      a) nelle materie di cui all'art.  117,  commi  terzo  e  quarto
della Costituzione la dimensione territoriale  ottimale  ed  omogenea
per area geografica per  lo  svolgimento  in  forma  associata  delle
funzioni fondamentali; 
      b) il limite demografico minimo per  lo  svolgimento  in  forma
associata delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici; 
      c) le forme di esercizio associato di  funzioni  e  di  servizi
comunali; 
      d) i requisiti di aggregazione e le procedure di individuazione
degli ambiti territoriali ottimali; 
      e) le forme di incentivazione alle forme associative; 
      f) le modalita' e le forme di incentivazione  alle  fusioni  di
comuni; 
      g) la trasformazione delle comunita' montane in unioni  montane
di comuni; 
      h) il procedimento di estinzione delle comunita' montane; 
      i) le norme relative al personale delle comunita' montane.