Art. 2 Ambito di applicazione 1. La Regione disciplina le misure di riorganizzazione dell'esercizio delle funzioni e dei servizi di competenza comunale, al fine di ottemperare alle previsioni stabilite dalle normative statali vigenti in materia di gestione associata obbligatoria delle funzioni e dei servizi comunali con l'obiettivo di incrementare la qualita' delle prestazioni riducendo complessivamente gli oneri organizzativi e finanziari. 2. In attuazione dei principi indicati al comma 1 la presente legge individua: a) nelle materie di cui all'art. 117, commi terzo e quarto della Costituzione la dimensione territoriale ottimale ed omogenea per area geografica per lo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali; b) il limite demografico minimo per lo svolgimento in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici; c) le forme di esercizio associato di funzioni e di servizi comunali; d) i requisiti di aggregazione e le procedure di individuazione degli ambiti territoriali ottimali; e) le forme di incentivazione alle forme associative; f) le modalita' e le forme di incentivazione alle fusioni di comuni; g) la trasformazione delle comunita' montane in unioni montane di comuni; h) il procedimento di estinzione delle comunita' montane; i) le norme relative al personale delle comunita' montane.