Art. 20 
 
Sostituzione dell'art. 51 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 
 
    1. L'art. 51 della l.r. 16/1999 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 51 (Utilizzo del Fondo regionale per la montagna). - 1.  Le
risorse  costituenti  il  Fondo  regionale  per  la   montagna   sono
ripartite: 
      a) in proporzione a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 50; 
      b) in proporzione diretta alla popolazione residente nella zona
montana con riferimento ai dati del penultimo anno precedente; 
      c) in proporzione diretta alla superficie delle zone montane; 
      d) secondo criteri premianti la montanita' dei singoli comuni. 
    2. Una quota non superiore al dieci per  cento  e'  destinata  ad
azioni di  iniziativa  della  Giunta  regionale,  anche  a  carattere
straordinario, mediante spese e contributi ad enti e privati. 
    3. Il programma delle iniziative di cui al comma 2  e'  approvato
dalla Giunta regionale, previo parere  della  commissione  consiliare
competente.».