Art. 20 Sostituzione dell'art. 51 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 1. L'art. 51 della l.r. 16/1999 e' sostituito dal seguente: «Art. 51 (Utilizzo del Fondo regionale per la montagna). - 1. Le risorse costituenti il Fondo regionale per la montagna sono ripartite: a) in proporzione a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 50; b) in proporzione diretta alla popolazione residente nella zona montana con riferimento ai dati del penultimo anno precedente; c) in proporzione diretta alla superficie delle zone montane; d) secondo criteri premianti la montanita' dei singoli comuni. 2. Una quota non superiore al dieci per cento e' destinata ad azioni di iniziativa della Giunta regionale, anche a carattere straordinario, mediante spese e contributi ad enti e privati. 3. Il programma delle iniziative di cui al comma 2 e' approvato dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente.».