Art. 21 
 
                         Disposizioni finali 
 
    1. La Regione, nel rispetto dei principi generali di cui all'art.
1,  entro  trecentosessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore   della
presente legge, previo parere  del  CAL,  provvede  al  riordino  del
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  agli  enti  locali
sulla base  del  principio  della  titolarita'  dell'esercizio  della
funzione conferita in capo ad un unico ente. 
    2. Con successivo ulteriore provvedimento, la  Regione  definisce
le modalita' attuative per l'utilizzo  del  Fondo  regionale  per  la
montagna, previsto dagli articoli 50 e 51  della  l.r  16/1999,  come
modificati dalla presente legge.