Art. 21 Disposizioni finali 1. La Regione, nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 1, entro trecentosessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere del CAL, provvede al riordino del conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali sulla base del principio della titolarita' dell'esercizio della funzione conferita in capo ad un unico ente. 2. Con successivo ulteriore provvedimento, la Regione definisce le modalita' attuative per l'utilizzo del Fondo regionale per la montagna, previsto dagli articoli 50 e 51 della l.r 16/1999, come modificati dalla presente legge.