Art. 22 
 
                        Abrogazione di norme 
 
    1. A far data dall'entrata in vigore della  presente  legge  sono
abrogate le norme contrarie o incompatibili con la medesima. 
    2. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: 
      a) gli articoli 10 e 11 della legge regionale 51/1992; 
      b)  tutti  gli  articoli  della  legge  regionale  16/1999,  ad
eccezione degli articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 50 e 51; 
      c) la legge regionale 28 febbraio 2000,  n.  16  (Provvedimenti
per la tutela e lo sviluppo dei territori e dell'economia collinare); 
      d) gli articoli 5, 6, 7 e 8 della  legge  regionale  26  aprile
2000, n. 44 (Disposizioni  normative  per  l'attuazione  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e  compiti
amministrativi dello Stato alle  Regioni  ed  agli  Enti  locali,  in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59); 
      e) la legge regionale 23 febbraio 2004,  n.  3  (Incentivazione
dell'esercizio  associato  di  funzioni  e  servizi  comunali.  Prime
disposizioni); f) la legge regionale 29 giugno 2007, n. 15 (Misure  a
sostegno dei piccoli comuni del Piemonte); 
      g) la legge regionale  1°  luglio  2008,  n.  19  (Disposizioni
modificative della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 «Testo  unico
delle leggi sulla montagna»), ad eccezione dell'art. 29; 
      h) l'art. 10  della  legge  regionale  26  marzo  2009,  n.  10
(Modifiche alla legge regionale 16 gennaio  1973,  n.  4  «Iniziativa
popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo»  e
alla legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 «Disposizioni in  materia
di   circoscrizioni   comunali,   unione   e   fusione   di   comuni,
circoscrizioni provinciali»). 
    3. La data di decorrenza delle abrogazioni di  cui  al  comma  2,
lettere b) e g) e' determinata al 31 dicembre 2012,  o  alla  diversa
data individuata con la legge di riordino della  normativa  regionale
per la valorizzazione, la tutela e lo sviluppo delle zone montane.