Art. 22 Abrogazione di norme 1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le norme contrarie o incompatibili con la medesima. 2. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: a) gli articoli 10 e 11 della legge regionale 51/1992; b) tutti gli articoli della legge regionale 16/1999, ad eccezione degli articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 50 e 51; c) la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 16 (Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei territori e dell'economia collinare); d) gli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59); e) la legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 (Incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni); f) la legge regionale 29 giugno 2007, n. 15 (Misure a sostegno dei piccoli comuni del Piemonte); g) la legge regionale 1° luglio 2008, n. 19 (Disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 «Testo unico delle leggi sulla montagna»), ad eccezione dell'art. 29; h) l'art. 10 della legge regionale 26 marzo 2009, n. 10 (Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 «Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo» e alla legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 «Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di comuni, circoscrizioni provinciali»). 3. La data di decorrenza delle abrogazioni di cui al comma 2, lettere b) e g) e' determinata al 31 dicembre 2012, o alla diversa data individuata con la legge di riordino della normativa regionale per la valorizzazione, la tutela e lo sviluppo delle zone montane.