Art. 23 Disposizioni finanziarie 1. Per l'attuazione della presente legge nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2012, agli oneri per la gestione associata di funzioni e servizi comunali previsti al Capo V si provvede con le risorse finanziarie iscritte nell'ambito dell'unita' previsionale di base (UPB) DB05011 e agli oneri derivanti dalla trasformazione delle Comunita' montane previsti ai Capi VI e VII si provvede con le risorse finanziarie iscritte nell'ambito della UPB DB14191. 2. Agli oneri di cui al comma 1, per il biennio 2013-2014, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalita' previste dall'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).