Art. 23 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
    1.  Per  l'attuazione  della  presente  legge  nello   stato   di
previsione della spesa per l'anno finanziario 2012, agli oneri per la
gestione associata di funzioni e servizi comunali previsti al Capo  V
si  provvede  con  le  risorse   finanziarie   iscritte   nell'ambito
dell'unita' previsionale di base (UPB) DB05011 e agli oneri derivanti
dalla trasformazione delle Comunita' montane previsti ai  Capi  VI  e
VII si provvede con le risorse finanziarie iscritte nell'ambito della
UPB DB14191. 
    2. Agli oneri di cui al comma 1, per  il  biennio  2013-2014,  si
provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le  modalita'
previste dall'art. 8 della legge  regionale  11  aprile  2001,  n.  7
(Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' art. 30  della
legge regionale 4 marzo 2003, n.  2  (Legge  finanziaria  per  l'anno
2003).