Art. 3 Esercizio associato di funzioni e di servizi 1. I comuni obbligati all'esercizio associato in base alla normativa statale vigente svolgono le funzioni ed i servizi mediante unioni di comuni o convenzioni. 2. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 1-bis, del decreto-legge 95/2012, convertito con modificazioni nella legge 135/2012, le funzioni ed i servizi in materia socio assistenziale possono essere gestite mediante consorzi tra comuni. 3. Fermo restando quanto stabilito in materia di gestione associata obbligatoria, i comuni possono esercitare in forma associata le funzioni gia' conferite dalla Regione nelle materie di cui all'art. 117, commi terzo e quarto della Costituzione. 4. Le leggi regionali di conferimento di funzioni ai comuni dispongono i casi di obbligo di gestione associata delle stesse.