Art. 3 
 
            Esercizio associato di funzioni e di servizi 
 
    1. I  comuni  obbligati  all'esercizio  associato  in  base  alla
normativa statale vigente svolgono le funzioni ed i servizi  mediante
unioni di comuni o convenzioni. 
    2. Nel rispetto delle  disposizioni  di  cui  all'art.  9,  comma
1-bis, del decreto-legge 95/2012, convertito con modificazioni  nella
legge  135/2012,  le  funzioni  ed  i  servizi   in   materia   socio
assistenziale possono essere gestite mediante consorzi tra comuni. 
    3.  Fermo  restando  quanto  stabilito  in  materia  di  gestione
associata  obbligatoria,  i  comuni  possono  esercitare   in   forma
associata le funzioni gia' conferite dalla Regione nelle  materie  di
cui all'art. 117, commi terzo e quarto della Costituzione. 
    4. Le leggi regionali  di  conferimento  di  funzioni  ai  comuni
dispongono i casi di obbligo di gestione associata delle stesse.