Art. 4 
 
                          Unione di comuni 
 
    1. L'esercizio associato delle funzioni e dei servizi puo' essere
svolto  dai  comuni  attraverso  unione  di  comuni,  successivamente
denominata  unione,  costituita  secondo  le  modalita'  di   seguito
previste. 
    2. L'unione e' ente locale dotato di  personalita'  giuridica  di
diritto pubblico. 
    3. L'unione ha durata determinata dallo statuto  per  un  periodo
non inferiore a dieci anni. 
    4. L'unione e' dotata di potesta' statutaria e regolamentare. 
    5. Lo  statuto  dell'unione  e'  redatto  sulla  base  di  quanto
previsto all'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267
(Testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali)  e
prevede le modalita' di coinvolgimento dei comuni associati  e  delle
comunita'  locali,  promuovendone  la   piena   partecipazione   alla
formazione  delle  decisioni  e  alla   valutazione   dei   risultati
conseguiti. Lo statuto: 
      a) individua la sede; 
      b) individua le funzioni e i servizi svolti e le corrispondenti
risorse umane, patrimoniali e finanziarie; 
      c)  prevede  che  il  trasferimento  delle  funzioni  in   capo
all'unione  garantisca  il  trasferimento  delle  risorse   umane   e
strumentali necessarie allo svolgimento  delle  stesse  garantendo  i
livelli occupazionali; 
      d) determina gli organi di  governo,  le  loro  competenze,  le
modalita' per la loro costituzione  e  funzionamento,  garantendo  la
rappresentativita' di tutti i comuni aderenti; 
      e) prevede che il consiglio sia composto garantendo la presenza
di un rappresentante per ogni comune aderente; 
      f) prevede che il numero dei componenti  dell'organo  esecutivo
non superi il numero dei componenti previsto per  l'organo  esecutivo
dei comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'unione; 
      g) disciplina i casi e le modalita' di scioglimento dell'unione
e di recesso da  parte  dei  comuni  partecipanti  ed  i  conseguenti
adempimenti, in modo da garantire la  continuita'  dello  svolgimento
delle funzioni e la salvaguardia dei rapporti di lavoro del personale
che presta servizio a qualsiasi titolo presso l'ente. 
    6. Ogni comune puo' far parte di una sola unione  di  comuni.  Le
unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni  tra  loro  o
con singoli comuni.