Art. 4 Unione di comuni 1. L'esercizio associato delle funzioni e dei servizi puo' essere svolto dai comuni attraverso unione di comuni, successivamente denominata unione, costituita secondo le modalita' di seguito previste. 2. L'unione e' ente locale dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico. 3. L'unione ha durata determinata dallo statuto per un periodo non inferiore a dieci anni. 4. L'unione e' dotata di potesta' statutaria e regolamentare. 5. Lo statuto dell'unione e' redatto sulla base di quanto previsto all'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e prevede le modalita' di coinvolgimento dei comuni associati e delle comunita' locali, promuovendone la piena partecipazione alla formazione delle decisioni e alla valutazione dei risultati conseguiti. Lo statuto: a) individua la sede; b) individua le funzioni e i servizi svolti e le corrispondenti risorse umane, patrimoniali e finanziarie; c) prevede che il trasferimento delle funzioni in capo all'unione garantisca il trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie allo svolgimento delle stesse garantendo i livelli occupazionali; d) determina gli organi di governo, le loro competenze, le modalita' per la loro costituzione e funzionamento, garantendo la rappresentativita' di tutti i comuni aderenti; e) prevede che il consiglio sia composto garantendo la presenza di un rappresentante per ogni comune aderente; f) prevede che il numero dei componenti dell'organo esecutivo non superi il numero dei componenti previsto per l'organo esecutivo dei comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'unione; g) disciplina i casi e le modalita' di scioglimento dell'unione e di recesso da parte dei comuni partecipanti ed i conseguenti adempimenti, in modo da garantire la continuita' dello svolgimento delle funzioni e la salvaguardia dei rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso l'ente. 6. Ogni comune puo' far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.