Art. 5 
 
                             Convenzione 
 
    1. L'esercizio associato delle funzioni e dei servizi puo' essere
svolto  dai  comuni  anche  attraverso   la   stipulazione   di   una
convenzione, nel  rispetto  dei  requisiti  di  aggregazione  di  cui
all'art. 7. 
    2. I comuni appartenenti ad un'unione in base all'art. 4  possono
gestire alcune delle funzioni fondamentali  attraverso  lo  strumento
della convenzione se l'esercizio  avviene  all'interno  dello  stesso
ambito territoriale, con la possibilita' di estensione  dello  stesso
agli ambiti territoriali confinanti. 
    3. La  convenzione,  fermo  restando  il  rispetto  dei  principi
stabiliti dall'ordinamento statale, prevede: 
      a) il fine e la durata, che non puo'  essere  inferiore  a  tre
anni; 
      b) le funzioni ed i servizi  oggetto  dell'esercizio  associato
nonche' le modalita' di svolgimento delle stesse; 
      c) le modalita' di consultazione degli enti contraenti; 
      d) i rapporti finanziari tra gli enti contraenti; 
      e) la costituzione di uffici comuni o la delega di  funzioni  a
favore di uno dei comuni partecipanti e la relativa previsione  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'attivita'; 
      f) gli obblighi e le garanzie degli enti contraenti; 
      g) i casi di recesso e le conseguenti  obbligazioni  cui  resta
vincolato l'ente recedente.