Art. 5 Convenzione 1. L'esercizio associato delle funzioni e dei servizi puo' essere svolto dai comuni anche attraverso la stipulazione di una convenzione, nel rispetto dei requisiti di aggregazione di cui all'art. 7. 2. I comuni appartenenti ad un'unione in base all'art. 4 possono gestire alcune delle funzioni fondamentali attraverso lo strumento della convenzione se l'esercizio avviene all'interno dello stesso ambito territoriale, con la possibilita' di estensione dello stesso agli ambiti territoriali confinanti. 3. La convenzione, fermo restando il rispetto dei principi stabiliti dall'ordinamento statale, prevede: a) il fine e la durata, che non puo' essere inferiore a tre anni; b) le funzioni ed i servizi oggetto dell'esercizio associato nonche' le modalita' di svolgimento delle stesse; c) le modalita' di consultazione degli enti contraenti; d) i rapporti finanziari tra gli enti contraenti; e) la costituzione di uffici comuni o la delega di funzioni a favore di uno dei comuni partecipanti e la relativa previsione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'attivita'; f) gli obblighi e le garanzie degli enti contraenti; g) i casi di recesso e le conseguenti obbligazioni cui resta vincolato l'ente recedente.