Art. 6 
 
                     Aree territoriali omogenee 
 
    1. La Regione, ai fini dell'esercizio  associato  delle  funzioni
comunali, nelle materie di cui all'art. 117,  commi  terzo  e  quarto
della Costituzione, individua le seguenti aree territoriali omogenee,
alle quali appartengono i comuni del Piemonte: 
      a) area montana; 
      b) area collinare; 
      c) area di pianura. 
    2. Ai  soli  fini  dell'individuazione  delle  aree  territoriali
omogenee per la gestione associata, i comuni sono  classificati  come
montani, collinari o di pianura sulla  base  della  ripartizione  del
territorio in zone omogenee di montagna, collina  e  pianura  di  cui
alla deliberazione del Consiglio regionale n. 826-6658 del 12  maggio
1988 (Classificazione e ripartizione  del  territorio  regionale  fra
montagna, collina e pianura), fermo restando  che  vanno  considerati
come appartenenti all'area montana tutti i  comuni  ricompresi  nelle
comunita' montane. 
    3. La classificazione di cui al comma 2 e' efficace fino  ad  una
nuova classificazione  realizzata  con  deliberazione  del  Consiglio
regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL).