Art. 6 Aree territoriali omogenee 1. La Regione, ai fini dell'esercizio associato delle funzioni comunali, nelle materie di cui all'art. 117, commi terzo e quarto della Costituzione, individua le seguenti aree territoriali omogenee, alle quali appartengono i comuni del Piemonte: a) area montana; b) area collinare; c) area di pianura. 2. Ai soli fini dell'individuazione delle aree territoriali omogenee per la gestione associata, i comuni sono classificati come montani, collinari o di pianura sulla base della ripartizione del territorio in zone omogenee di montagna, collina e pianura di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 826-6658 del 12 maggio 1988 (Classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura), fermo restando che vanno considerati come appartenenti all'area montana tutti i comuni ricompresi nelle comunita' montane. 3. La classificazione di cui al comma 2 e' efficace fino ad una nuova classificazione realizzata con deliberazione del Consiglio regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL).