Art. 7 Requisiti di aggregazione 1. I comuni formulano le proposte di aggregazione di cui al comma 1 dell'art. 3 nel complessivo rispetto dei criteri di seguito indicati: a) appartenenza alla medesima area territoriale omogenea; b) rispetto dei limiti demografici minimi di seguito indicati, dedotti dai dati dell'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT) relativi al penultimo anno precedente a quello di formulazione delle proposte: 1) area montana: tremila abitanti; 2) area collinare: tremila abitanti; 3) area di pianura: cinquemila abitanti. 2. Il limite demografico minimo per l'esercizio in forma associata della funzione sociale, fermo restando il rispetto degli obiettivi del Piano socio-sanitario, e' di quarantamila abitanti. 3. I livelli demografici minimi di cui al comma 2 possono essere conseguiti anche attraverso la stipula di apposita convenzione di forme associative di minori dimensioni. 4. La Regione concede deroghe ai criteri di cui ai commi 1 e 2, con le modalita' di cui all'art. 8, su richiesta motivata dei comuni proponenti. 5. La proposta di aggregazione costituita da comuni appartenenti a diverse aree territoriali omogenee e' considerata rispettivamente di montagna, di collina o di pianura in relazione all'area territoriale in cui risiede il maggior numero di abitanti dei comuni proponenti. 6. Ulteriori criteri, a completamento o in deroga a quelli previsti nei precedenti commi, possono essere stabiliti da specifiche leggi regionali di riordino di funzioni.