Art. 7 
 
                      Requisiti di aggregazione 
 
    1. I comuni formulano le proposte di aggregazione di cui al comma
1 dell'art.  3  nel  complessivo  rispetto  dei  criteri  di  seguito
indicati: 
      a) appartenenza alla medesima area territoriale omogenea; 
      b) rispetto dei limiti demografici minimi di seguito  indicati,
dedotti  dai  dati  dell'Istituto  nazionale  di  Statistica  (ISTAT)
relativi al penultimo anno precedente a quello di formulazione  delle
proposte: 
        1) area montana: tremila abitanti; 
        2) area collinare: tremila abitanti; 
        3) area di pianura: cinquemila abitanti. 
    2.  Il  limite  demografico  minimo  per  l'esercizio  in   forma
associata della funzione sociale, fermo restando  il  rispetto  degli
obiettivi del Piano socio-sanitario, e' di quarantamila abitanti. 
    3. I livelli demografici minimi di cui al comma 2 possono  essere
conseguiti anche attraverso la stipula  di  apposita  convenzione  di
forme associative di minori dimensioni. 
    4. La Regione concede deroghe ai criteri di cui ai commi 1  e  2,
con le modalita' di cui all'art. 8, su richiesta motivata dei  comuni
proponenti. 
    5. La proposta di aggregazione costituita da comuni  appartenenti
a diverse aree territoriali omogenee e'  considerata  rispettivamente
di  montagna,  di  collina  o  di  pianura  in   relazione   all'area
territoriale in cui risiede il maggior numero di abitanti dei  comuni
proponenti. 
    6. Ulteriori criteri,  a  completamento  o  in  deroga  a  quelli
previsti nei precedenti commi, possono essere stabiliti da specifiche
leggi regionali di riordino di funzioni.