Art. 8 Procedimento di individuazione degli ambiti territoriali ottimali 1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni interessati presentano alla Regione le proposte di aggregazione nel rispetto dei requisiti indicati. 2. I comuni, nelle proposte di aggregazione, indicano le forme prescelte per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi, le funzioni ed i servizi esercitati in forma associata ed i risultati previsti in termini di efficacia, efficienza ed economicita'. 3. Le proposte di aggregazione rispondenti ai requisiti richiesti sono considerate ambiti territoriali ottimali. 4. La Giunta regionale valuta la compatibilita' delle proposte di aggregazione non rispondenti ai requisiti richiesti con il quadro generale delle forme associative esistenti o da costituire, per la concessione delle deroghe di cui all'art. 7, al fine di favorire il progressivo raggiungimento dell'ambito ottimale di gestione associata. 5. Al fine di favorire il raggiungimento dell'ambito ottimale di gestione associata e di assicurare l'appartenenza ad una forma associativa dei comuni obbligati all'esercizio associato non ricompresi in alcuna proposta aggregativa, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, puo' richiedere modifiche alle proposte aggregative presentate. 6. Se i comuni interessati non presentano alla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, la modifica della proposta aggregativa, la Giunta regionale, previo parere della Conferenza permanente Regione-autonomie locali e della commissione consiliare competente, provvede all'inserimento dei comuni di cui al comma 5, nell'ambito della proposta aggregativa maggiormente rispondente ai requisiti di cui all'art. 7. 7. L'inserimento dei comuni nella proposta aggregativa secondo le modalita' di cui al comma 6, ha efficacia cogente per tutti i comuni interessati e per l'aggregazione di appartenenza individuata. 8. La Giunta regionale, acquisite e valutate le proposte di aggregazione da parte dei comuni, previo parere della Conferenza permanente Regione-autonomie locali e informata la commissione consiliare competente, adotta la Carta delle forme associative del Piemonte che determina gli ambiti ottimali per lo svolgimento delle funzioni comunali in forma associata e sancisce l'istituzione delle forme associative presenti sul territorio regionale. 9. La Giunta regionale aggiorna la Carta delle forme associative del Piemonte con cadenza almeno triennale sulla base delle proposte pervenute nel rispetto, in quanto compatibili, delle procedure di cui alla presente legge.