Art. 8 
 
  Procedimento di individuazione degli ambiti territoriali ottimali 
 
    1. Entro novanta giorni dall'entrata  in  vigore  della  presente
legge, i comuni interessati presentano alla Regione  le  proposte  di
aggregazione nel rispetto dei requisiti indicati. 
    2. I comuni, nelle proposte di aggregazione,  indicano  le  forme
prescelte per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi,  le
funzioni ed i servizi esercitati in forma associata  ed  i  risultati
previsti in termini di efficacia, efficienza ed economicita'. 
    3. Le proposte di aggregazione rispondenti ai requisiti richiesti
sono considerate ambiti territoriali ottimali. 
    4. La Giunta regionale valuta la compatibilita' delle proposte di
aggregazione non rispondenti ai requisiti  richiesti  con  il  quadro
generale delle forme associative esistenti o da  costituire,  per  la
concessione delle deroghe di cui all'art. 7, al fine di  favorire  il
progressivo   raggiungimento   dell'ambito   ottimale   di   gestione
associata. 
    5. Al fine di favorire il raggiungimento dell'ambito ottimale  di
gestione associata  e  di  assicurare  l'appartenenza  ad  una  forma
associativa  dei  comuni  obbligati   all'esercizio   associato   non
ricompresi in  alcuna  proposta  aggregativa,  la  Giunta  regionale,
sentita  la  commissione  consiliare  competente,   puo'   richiedere
modifiche alle proposte aggregative presentate. 
    6. Se i comuni interessati non presentano alla Giunta  regionale,
entro trenta giorni dalla  ricezione  della  richiesta,  la  modifica
della proposta aggregativa, la Giunta regionale, previo parere  della
Conferenza permanente Regione-autonomie locali  e  della  commissione
consiliare competente, provvede all'inserimento dei comuni di cui  al
comma  5,  nell'ambito  della   proposta   aggregativa   maggiormente
rispondente ai requisiti di cui all'art. 7. 
    7. L'inserimento dei comuni nella proposta aggregativa secondo le
modalita' di cui al comma 6, ha efficacia cogente per tutti i  comuni
interessati e per l'aggregazione di appartenenza individuata. 
    8. La Giunta regionale,  acquisite  e  valutate  le  proposte  di
aggregazione da parte dei  comuni,  previo  parere  della  Conferenza
permanente  Regione-autonomie  locali  e  informata  la   commissione
consiliare competente, adotta la Carta delle  forme  associative  del
Piemonte che determina gli ambiti ottimali per lo  svolgimento  delle
funzioni comunali in forma associata e sancisce  l'istituzione  delle
forme associative presenti sul territorio regionale. 
    9. La Giunta regionale aggiorna la Carta delle forme  associative
del Piemonte con cadenza almeno triennale sulla base  delle  proposte
pervenute nel rispetto, in quanto compatibili, delle procedure di cui
alla presente legge.