Art. 9 
 
            Supporto economico per la gestione associata 
 
    1. La Regione destina annualmente, entro  l'anno  finanziario  di
riferimento e nei limiti delle disponibilita' di bilancio, contributi
a sostegno della gestione associata  delle  funzioni  e  dei  servizi
comunali nelle forme consentite dalla normativa statale e regionale. 
    2. I contributi regionali sono erogati alle forme associative che
rispettano i requisiti di aggregazione di cui agli articoli 7 e  8  o
che sono gia'  inserite  nella  Carta  delle  forme  associative  del
Piemonte. 
    3. La Giunta regionale, previo parere della Conferenza permanente
Regione-autonomie locali, definisce i criteri  per  l'erogazione  dei
contributi annuali,  i  destinatari  degli  stessi,  l'entita'  e  le
modalita' di concessione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2. 
    4. La Regione, al  fine  di  favorire  l'esercizio  associato  di
funzioni anche da  parte  dei  comuni  non  obbligati  in  base  alla
normativa statale, nelle  misure  di  sostegno  di  cui  al  presente
articolo,  considera  prioritariamente  i  progetti   di   unione   o
convenzione fra comuni superiori e inferiori a 5000 abitanti. 
    5. La Giunta regionale puo' prevedere l'assegnazione di  appositi
contributi per l'elaborazione di specifici progetti di nuove forme di
gestione associata o di riorganizzazione delle esistenti.