Art. 9 Supporto economico per la gestione associata 1. La Regione destina annualmente, entro l'anno finanziario di riferimento e nei limiti delle disponibilita' di bilancio, contributi a sostegno della gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali nelle forme consentite dalla normativa statale e regionale. 2. I contributi regionali sono erogati alle forme associative che rispettano i requisiti di aggregazione di cui agli articoli 7 e 8 o che sono gia' inserite nella Carta delle forme associative del Piemonte. 3. La Giunta regionale, previo parere della Conferenza permanente Regione-autonomie locali, definisce i criteri per l'erogazione dei contributi annuali, i destinatari degli stessi, l'entita' e le modalita' di concessione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2. 4. La Regione, al fine di favorire l'esercizio associato di funzioni anche da parte dei comuni non obbligati in base alla normativa statale, nelle misure di sostegno di cui al presente articolo, considera prioritariamente i progetti di unione o convenzione fra comuni superiori e inferiori a 5000 abitanti. 5. La Giunta regionale puo' prevedere l'assegnazione di appositi contributi per l'elaborazione di specifici progetti di nuove forme di gestione associata o di riorganizzazione delle esistenti.