Allegato Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 12 luglio 2010, n. 166 «Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di contributi in materia di cooperazione allo sviluppo in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attivita' di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale)». Art. 1. Modifica all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 166/2010 1. Al comma 1, dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 12 luglio 2010, n. 166 (Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di contributi in materia di cooperazione allo sviluppo in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attivita' di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale), dopo la lettera n), e' aggiunta la seguente: «n-bis) la promozione di momenti di consultazione e di incontro dell'Amministrazione regionale con i soggetti della cooperazione e i competenti organismi e autorita' nazionali, comunitari e internazionali». Art. 2. Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 166/2010 1. All'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 166/2010 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, lettera a), la parola «semestrale» e' sostituita con «quadrimestrale»; b) al comma 2, dopo le parole «Sono ammissibili le spese per le attivita' di progetto sostenute dopo la presentazione della domanda» sono aggiunte le seguenti: «e in ogni caso a partire dalla data di effettivo avvio del progetto». Art. 3. Modifica all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 166/2010 1. Al comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 166/2010, dopo le parole «I contributi sono concessi» sono aggiunte le seguenti: «, ai sensi dell'art. 4, comma 5 della legge regionale n. 19/2000». Art. 4. Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 166/2010 1. L'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 166/2010 e' sostituito dal seguente: «Art. 7. (Modalita' di presentazione delle domande). - 1. La domanda, predisposta secondo il modello di cui all'allegato A per i progetti-quadro e di cui all'allegato B per i micro-progetti e' presentata entro il 31 marzo di ogni anno. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti: a) sintesi del progetto; b) formulario del progetto, a pena di esclusione; c) piano finanziario, a pena di esclusione; d) lettera o lettere di adesione del partner locale del progetto, di eventuali partner regionali e di eventuali partner associati, a pena di esclusione; e) fotocopia dello statuto; f) atti attestanti l'esistenza e l'attivita' della sede operativa sul territorio regionale; g) fotocopia di attribuzione del codice fiscale; h) fotocopia di un documento di identita' del legale rappresentante del soggetto proponente; i) mappa del luogo di intervento. 2. La domanda, completa della documentazione prevista, e' sottoscritta in originale, a pena di esclusione, ed e' presentata a mani o spedita tramite posta ordinaria, corriere o lettera raccomandata recante la dicitura «Legge regionale n. 19/2000. Domanda di contributo per iniziative di cooperazione allo sviluppo» al Servizio competente in materia di affari internazionali ed integrazione europea. In tal caso la data di presentazione della domanda e' determinata dal timbro datario apposto dall'Ufficio protocollo della Direzione centrale competente. Per le domande presentate a mezzo raccomandata fa fede la data del timbro postale ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 7/2000. 3. La domanda puo' altresi' essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) in conformita' alle norme vigenti in materia. In tal caso, la domanda, sottoscritta con firma digitale a pena di esclusione e corredata dalla documentazione indicata al comma 1, e' inoltrata all'indirizzo di PEC: cultura.relazioninternazionali.sport@certregionefvg.it. 4. Eventuale documentazione in lingua straniera e' presentata accompagnata da traduzione in lingua italiana sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente. Art. 5. Modifica all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 166/2010 1. Il comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 166/2010 e' sostituito dal seguente: «1. I progetti sono valutati da una Commissione composta da quattro funzionari della Direzione centrale competente di cui uno svolgente attivita' di segreteria, nominati con decreto del direttore centrale». Art. 6. Modifiche all'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 166/2010 1. All'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 166/2010 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il decreto di concessione dispone la liquidazione di un importo non superiore all'80% dell'ammontare del contributo concesso e stabilisce il termine per la presentazione della rendicontazione. Su richiesta del beneficiario e' possibile disporre la liquidazione di ulteriori anticipi purche' il totale della somma liquidata prima del saldo non superi l'80% dell'ammontare del contributo concesso. Il saldo del contributo viene corrisposto contestualmente all'approvazione della rendicontazione finale»; b) i commi 3 e 4 sono abrogati. Art. 7. Modifiche all'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 166/2010 1. All'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 166/2010 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dopo le parole: «Nel caso di concessione di un contributo in un importo inferiore al contributo richiesto, o di altre variazioni al progetto necessarie sulla base di esigenze sopravvenute, comunque non tali da prevedere un'alterazione sostanziale del progetto, il soggetto proponente puo' rimodulare il progetto in fase di realizzazione», sono inserite le seguenti: «Ai sensi dell'art. 4, comma 5-bis della legge regionale n. 19/2000, e' ammessa una rimodulazione del progetto, purche' rispetto al valore totale del progetto il contributo regionale concesso non superi comunque il limite del 60% della spesa ammissibile, ferma restando l'entita' del cofinanziamento - in cash - di cui all'art. 8, comma 1, lettera d)»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le variazioni eventualmente apportate al progetto in fase di realizzazione sono sottoposte per approvazione al Servizio competente. Le relative spese sono ammissibili soltanto se sostenute a seguito dell'approvazione da parte del Servizio competente»; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La rimodulazione delle attivita' e delle voci di spesa rispetta i seguenti limiti, a pena di revoca del contributo: a) le percentuali di cui all'art. 4 sono rispettate; b) le valorizzazioni trasformate in cash non sono coperte con il contributo concesso; c) l'integrazione o la cancellazione di azioni e/o voci di spesa deve essere adeguatamente motivata». Art. 8. Modifiche all'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 166/2010 1. All'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 166/2010 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il soggetto beneficiario del contributo e' tenuto a trasmettere al Servizio competente; a) entro due mesi dalla concessione del contributo, la comunicazione della data di effettivo avvio delle attivita'; b) ogni quattro mesi delle relazioni sintetiche sullo stato di avanzamento del progetto, comprensive di indicazioni relative alle spese sostenute e all'impiego del contributo regionale, compilate in base al modello di cui all'allegato D; c) entro il termine indicato nel decreto di concessione, la rendicontazione, compilata in base al modello di cui all'allegato C»; b) dopo il comma 2 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 166/2010, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Il soggetto beneficiario puo' chiedere una proroga del termine di rendicontazione, purche' la richiesta sia adeguatamente motivata e giunga al Servizio competente prima del termine indicato al comma 1, lettera c) del presente articolo. Le proroghe sono accordate per iscritto dall'amministrazione regionale». Art. 9. Modifica all'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 166/2010 1. La lettera a) del comma 1, dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 166/2010 e' sostituita dalla seguente: «a) riportare sui materiali di comunicazione e di documentazione prodotti nell'ambito della realizzazione del progetto il Logo della Regione e la dicitura "con il sostegno della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Legge regionale n. 19/2000''». Art. 10. Modifiche agli allegati del decreto del Presidente della Regione n. 166/2010 1. Gli allegati A, B e C al decreto del Presidente della Regione n. 166/2010 sono sostituititi dagli allegati A, B e C al presente regolamento. 2. Al decreto del Presidente della Regione n. 166/2010 e' aggiunto l'allegato D al presente regolamento. (Omissis).