Allegato 
 
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione
  12 luglio 2010, n. 166 «Regolamento recante criteri e modalita' per
  la concessione  di  contributi  in  materia  di  cooperazione  allo
  sviluppo in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 30 ottobre
  2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a  livello  regionale  e
  locale,  delle  attivita'   di   cooperazione   allo   sviluppo   e
  partenariato internazionale)». 
 
                               Art. 1. 
 
 
    Modifica all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 
                             n. 166/2010 
 
    1. Al comma 1, dell'art.  3  del  decreto  del  Presidente  della
Regione 12  luglio  2010,  n.  166  (Regolamento  recante  criteri  e
modalita' per la concessione di contributi in materia di cooperazione
allo sviluppo in attuazione dell'art.  4  della  legge  regionale  30
ottobre  2000,  n.  19  (Interventi  per  la  promozione,  a  livello
regionale e locale, delle attivita' di cooperazione allo  sviluppo  e
partenariato internazionale), dopo la  lettera  n),  e'  aggiunta  la
seguente: «n-bis) la promozione di  momenti  di  consultazione  e  di
incontro  dell'Amministrazione  regionale  con   i   soggetti   della
cooperazione  e  i  competenti  organismi  e   autorita'   nazionali,
comunitari e internazionali». 
 
                               Art. 2. 
 
 
    Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 
                             n. 166/2010 
 
    1. All'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
166/2010 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 1, lettera a), la parola «semestrale» e' sostituita
con «quadrimestrale»; 
      b) al comma 2, dopo le parole «Sono ammissibili le spese per le
attivita' di progetto sostenute dopo la presentazione della  domanda»
sono aggiunte le seguenti: «e in ogni caso a partire  dalla  data  di
effettivo avvio del progetto». 
 
                               Art. 3. 
 
 
    Modifica all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 
                             n. 166/2010 
 
    1. Al comma 1  dell'art.  6  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 166/2010, dopo le parole «I contributi sono concessi» sono
aggiunte le seguenti: «, ai sensi dell'art. 4, comma  5  della  legge
regionale n. 19/2000». 
 
                               Art. 4. 
 
 
    Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 
                             n. 166/2010 
 
    1. L'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n.  166/2010
e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 7. (Modalita' di presentazione  delle  domande).  -  1.  La
domanda, predisposta secondo il modello di cui all'allegato A  per  i
progetti-quadro e di cui  all'allegato  B  per  i  micro-progetti  e'
presentata entro il 31 marzo di ogni anno. Alla domanda sono allegati
i seguenti documenti: 
      a) sintesi del progetto; 
      b) formulario del progetto, a pena di esclusione; 
      c) piano finanziario, a pena di esclusione; 
      d) lettera  o  lettere  di  adesione  del  partner  locale  del
progetto, di eventuali  partner  regionali  e  di  eventuali  partner
associati, a pena di esclusione; 
      e) fotocopia dello statuto; 
      f)  atti  attestanti  l'esistenza  e  l'attivita'  della   sede
operativa sul territorio regionale; 
      g) fotocopia di attribuzione del codice fiscale; 
      h)  fotocopia  di  un  documento  di   identita'   del   legale
rappresentante del soggetto proponente; 
      i) mappa del luogo di intervento. 
    2.  La  domanda,  completa  della  documentazione  prevista,   e'
sottoscritta in originale, a pena di esclusione, ed e'  presentata  a
mani  o  spedita  tramite  posta  ordinaria,   corriere   o   lettera
raccomandata recante la dicitura «Legge regionale n. 19/2000. Domanda
di contributo  per  iniziative  di  cooperazione  allo  sviluppo»  al
Servizio  competente  in  materia   di   affari   internazionali   ed
integrazione europea. In tal caso  la  data  di  presentazione  della
domanda  e'  determinata  dal  timbro  datario  apposto  dall'Ufficio
protocollo  della  Direzione  centrale  competente.  Per  le  domande
presentate a mezzo raccomandata fa fede la data del timbro postale ai
sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 7/2000. 
    3.  La  domanda  puo'  altresi'  essere  inviata  tramite   posta
elettronica certificata (PEC) in conformita' alle  norme  vigenti  in
materia. In tal caso, la domanda, sottoscritta con firma  digitale  a
pena di esclusione e corredata dalla documentazione indicata al comma
1,       e'       inoltrata       all'indirizzo        di        PEC:
cultura.relazioninternazionali.sport@certregionefvg.it. 
    4. Eventuale documentazione in  lingua  straniera  e'  presentata
accompagnata da traduzione in lingua italiana sottoscritta dal legale
rappresentante del soggetto proponente. 
 
                               Art. 5. 
 
 
    Modifica all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 
                             n. 166/2010 
 
    1. Il comma 1  dell'art.  9  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 166/2010 e' sostituito dal seguente: «1. I  progetti  sono
valutati da una Commissione  composta  da  quattro  funzionari  della
Direzione centrale competente  di  cui  uno  svolgente  attivita'  di
segreteria, nominati con decreto del direttore centrale». 
 
                               Art. 6. 
 
 
   Modifiche all'art. 11 del decreto del Presidente della Regione 
                             n. 166/2010 
 
    1. All'art. 11  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
166/2010 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:  «2.  Il  decreto  di
concessione dispone la  liquidazione  di  un  importo  non  superiore
all'80%  dell'ammontare  del  contributo  concesso  e  stabilisce  il
termine per la presentazione della rendicontazione. Su richiesta  del
beneficiario e'  possibile  disporre  la  liquidazione  di  ulteriori
anticipi purche' il totale della somma liquidata prima del saldo  non
superi l'80% dell'ammontare del contributo  concesso.  Il  saldo  del
contributo viene corrisposto contestualmente  all'approvazione  della
rendicontazione finale»; 
      b) i commi 3 e 4 sono abrogati. 
 
                               Art. 7. 
 
 
   Modifiche all'art. 12 del decreto del Presidente della Regione 
                             n. 166/2010 
 
    1. All'art. 12  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
166/2010 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 1 dopo le parole: «Nel caso di  concessione  di  un
contributo in un importo inferiore  al  contributo  richiesto,  o  di
altre variazioni  al  progetto  necessarie  sulla  base  di  esigenze
sopravvenute,  comunque  non   tali   da   prevedere   un'alterazione
sostanziale del progetto, il soggetto proponente puo'  rimodulare  il
progetto in fase di realizzazione», sono inserite  le  seguenti:  «Ai
sensi dell'art. 4, comma 5-bis della legge regionale n.  19/2000,  e'
ammessa una rimodulazione del progetto, purche'  rispetto  al  valore
totale del progetto  il  contributo  regionale  concesso  non  superi
comunque il limite del 60% della spesa  ammissibile,  ferma  restando
l'entita' del cofinanziamento - in cash - di cui all'art. 8, comma 1,
lettera d)»; 
      b) il comma 2 e' sostituito dal  seguente:  «2.  Le  variazioni
eventualmente apportate al progetto in  fase  di  realizzazione  sono
sottoposte per approvazione al Servizio competente. Le relative spese
sono ammissibili soltanto se sostenute a seguito dell'approvazione da
parte del Servizio competente»; 
      c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La  rimodulazione
delle attivita' e delle voci di spesa rispetta i seguenti  limiti,  a
pena di revoca del contributo: 
        a) le percentuali di cui all'art. 4 sono rispettate; 
        b) le valorizzazioni trasformate in cash non sono coperte con
il contributo concesso; 
        c) l'integrazione o la cancellazione di azioni  e/o  voci  di
spesa deve essere adeguatamente motivata». 
 
                               Art. 8. 
 
 
   Modifiche all'art. 13 del decreto del Presidente della Regione 
                             n. 166/2010 
 
    1. All'art. 13  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
166/2010 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) il comma 1 e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  Il  soggetto
beneficiario del contributo  e'  tenuto  a  trasmettere  al  Servizio
competente; 
      a)  entro  due  mesi  dalla  concessione  del  contributo,   la
comunicazione della data di effettivo avvio delle attivita'; 
      b) ogni quattro mesi delle relazioni sintetiche sullo stato  di
avanzamento del progetto, comprensive di  indicazioni  relative  alle
spese sostenute e all'impiego del contributo regionale, compilate  in
base al modello di cui all'allegato D; 
      c) entro il termine indicato nel  decreto  di  concessione,  la
rendicontazione, compilata in base al modello di cui all'allegato C»; 
      b) dopo il comma 2 dell'art.  13  del  decreto  del  Presidente
della Regione n.  166/2010,  e'  aggiunto  il  seguente:  «2-bis.  Il
soggetto beneficiario  puo'  chiedere  una  proroga  del  termine  di
rendicontazione, purche' la richiesta sia  adeguatamente  motivata  e
giunga al Servizio competente prima del termine indicato al comma  1,
lettera c) del presente articolo.  Le  proroghe  sono  accordate  per
iscritto dall'amministrazione regionale». 
 
                               Art. 9. 
 
 
    Modifica all'art. 16 del decreto del Presidente della Regione 
                             n. 166/2010 
 
    1. La lettera a) del  comma  1,  dell'art.  16  del  decreto  del
Presidente della Regione n. 166/2010 e'  sostituita  dalla  seguente:
«a) riportare sui materiali  di  comunicazione  e  di  documentazione
prodotti nell'ambito della realizzazione del progetto il  Logo  della
Regione e  la  dicitura  "con  il  sostegno  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia - Legge regionale n. 19/2000''». 
 
                              Art. 10. 
 
 
  Modifiche agli allegati del decreto del Presidente della Regione 
                             n. 166/2010 
 
    1. Gli allegati A, B e C al decreto del Presidente della  Regione
n. 166/2010 sono sostituititi dagli allegati A, B  e  C  al  presente
regolamento. 
    2. Al  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.  166/2010  e'
aggiunto l'allegato D al presente regolamento. 
(Omissis).