(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23 ottobre 2012 della regione Trentino-Alto Adige) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 27 agosto 2012 n. 1253, Emana il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione 1. In esecuzione dell'articolo 14, commi 3 e 6, della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, e dell'articolo 1, comma 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e' istituita l'area scuole di musica in lingua tedesca, di seguito denominata area scuole di musica tedesche, facente capo al Dipartimento istruzione e formazione tedesca. 2. Ai sensi della legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25, e successive modifiche, l'area di cui al comma 1 ha il compito di promuovere e di divulgare il canto e la musica, intesi come mezzo di educazione e di sviluppo culturale, tramite opportune offerte formative, nonche' mediante l'adozione di altri provvedimenti ritenuti idonei all'assolvimento di detti compiti. 3. I comuni sono tenuti a mettere gratuitamente a disposizione delle singole scuole di musica appartenenti all'area istituita ai sensi del comma 1 i necessari locali per l'organizzazione, l'attuazione e l'amministrazione delle loro attivita'. Anche le spese per il regolare funzionamento di questi locali, come per arredamento, corrente elettrica, acqua, riscaldamento, pulizia, sono a carico dei comuni.