Art. 10 
 
                     Assegnazione del personale 
 
    1. Il personale insegnante ed  amministrativo  in  organico  alla
data del 31 agosto 2012 presso il disciolto Istituto per l'educazione
musicale in lingua tedesca e ladina  e'  assegnato  proporzionalmente
all'area scuole di musica tedesche, ferme restando le  previsioni  di
cui all'articolo 6, comma 3, della legge provinciale 23 aprile  1992,
n. 10. In caso di delega  ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  1,  e'
assegnato l'intero personale.