Art. 12 
 
                          Norma transitoria 
 
    1. In prima applicazione la direttrice provinciale  delle  scuole
di musica reggente e' incaricata del coordinamento dell'area  di  cui
all'articolo 1. 
    2. Il futuro direttore/la  futura  direttrice  provinciale  delle
scuole     di     musica      e'      inquadrato/inquadrata      come
coordinatore/coordinatrice di area. 
    3. Le delibere del Consiglio  di  amministrazione  del  disciolto
Istituto  per  l'educazione  musicale  in  lingua  tedesca  e  ladina
relative ai piani e agli ordinamenti di  studio,  al  regolamento  di
esame,  allo  svolgimento  delle  settimane  musicali  estive,   alla
promozione dei talenti, alla collaborazione  con  le  associazioni  e
istituzioni musicali italiane e austriache, nonche'  i  provvedimenti
sulla  gestione  organizzativa  dell'orchestra  sinfonica   giovanile
provinciale rimangono  in  vigore,  per  quanto  compatibili  con  il
presente  decreto,  finche'   non   saranno   sostituiti   da   nuovi
provvedimenti. 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e  di
farlo osservare. 
 
      Bolzano, 1°ottobre 2012 
 
                             DURNWALDER 
 
(Omissis).