Art. 2 
 
           Competenze dell'area scuole di musica tedesche 
 
    1. L'area scuole di musica tedesche, in quanto  parte  integrante
del sistema formativo provinciale, provvede a: 
      a) pianificare, attuare  e  controllare  le  attivita'  di  cui
all'articolo 1, comma 2; 
      b) pianificare la costituzione e la dislocazione di  scuole  di
musica  sul  territorio  provinciale,   per   garantire   un'adeguata
formazione musicale di base ed un'idonea offerta musico-pedagogica; 
      c)  gestire  le  scuole  di  musica  istituite   dalla   Giunta
provinciale, le quali svolgono molteplici attivita'  di  insegnamento
musicale per il rispettivo bacino di utenza e assolvono un importante
compito di formazione pubblica, con un ampio ventaglio di offerte  di
corsi strumentali e vocali e con attivita' di canto corale  e  musica
d'insieme,  contribuendo  in  misura   determinante   allo   sviluppo
complessivo della personalita'; 
      d) elaborare dei piani e degli ordinamenti  di  studio  nonche'
delle regole procedurali interne per le scuole di  musica  in  lingua
tedesca; 
      e) pianificare ed organizzare l'aggiornamento del personale; 
      f) valutare le attivita' svolte; 
      g) collaborare con altri  enti,  organizzazioni,  associazioni,
con scuole dell'infanzia e scuole di ogni ordine e grado; 
      h) svolgere attivita' di ricerca, diffusione  e  valorizzazione
del patrimonio musicale; 
      i)  curare  l'edizione  di  pubblicazioni   e   di   contributi
scientifici.