Art. 3 
 
   Autonomia funzionale e centro di responsabilita' amministrativa 
 
    1. Tenuto conto delle specificita'  e  delle  peculiarita'  della
promozione e della divulgazione del canto e  della  musica,  all'area
scuole di  musica  tedesche  e'  riconosciuta  autonomia  funzionale.
L'area e'  il  centro  di  responsabilita'  amministrativa  ai  sensi
dell'articolo 11 della legge provinciale 29 gennaio  2002,  n.  1.  I
fondi assegnati, nei quali rientrano anche i contributi di altri enti
pubblici o privati, nonche'  le  rette  di  frequenza  versate  dagli
allievi e dalle allieve delle scuole di musica, sono  distribuiti  ed
impiegati nel rispetto degli indirizzi espressi  dal  direttore/dalla
direttrice di dipartimento. 
    2. Le rette di  frequenza  sono  regolamentate  e  stabilite  con
deliberazione della Giunta provinciale. 
    3. La riscossione delle rette di frequenza e' effettuata  tramite
un sistema di conteggio separato, che  prevede  l'istituzione  di  un
conto corrente per ciascuna direzione di scuola di musica. Le entrate
su questi conti devono essere versate entro i primi cinque giorni  di
ogni mese al Tesoriere della Provincia. La  competente  direzione  di
scuola di musica provvede alla gestione delle rette di frequenza,  di
cui e'  responsabile  la  direttrice/il  direttore  della  scuola  di
musica.