Art. 3 Autonomia funzionale e centro di responsabilita' amministrativa 1. Tenuto conto delle specificita' e delle peculiarita' della promozione e della divulgazione del canto e della musica, all'area scuole di musica tedesche e' riconosciuta autonomia funzionale. L'area e' il centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1. I fondi assegnati, nei quali rientrano anche i contributi di altri enti pubblici o privati, nonche' le rette di frequenza versate dagli allievi e dalle allieve delle scuole di musica, sono distribuiti ed impiegati nel rispetto degli indirizzi espressi dal direttore/dalla direttrice di dipartimento. 2. Le rette di frequenza sono regolamentate e stabilite con deliberazione della Giunta provinciale. 3. La riscossione delle rette di frequenza e' effettuata tramite un sistema di conteggio separato, che prevede l'istituzione di un conto corrente per ciascuna direzione di scuola di musica. Le entrate su questi conti devono essere versate entro i primi cinque giorni di ogni mese al Tesoriere della Provincia. La competente direzione di scuola di musica provvede alla gestione delle rette di frequenza, di cui e' responsabile la direttrice/il direttore della scuola di musica.