Art. 5 
 
Funzioni del direttore/della direttrice provinciale delle  scuole  di
musica nonche' dei direttori  e  delle  direttrici  delle  scuole  di
                               musica 
 
    1. Il direttore/la direttrice provinciale delle scuole di  musica
esercita le sue funzioni sulla base degli indirizzi e degli obiettivi
concordati   con   il   direttore/la   direttrice   di   dipartimento
preposto/preposta;  esercita  inoltre  le  funzioni   attribuite   ai
direttori e alle direttrici di ripartizione dagli articoli  10  e  13
della  legge  provinciale  23  aprile  1992,  n.  10,  e   successive
modifiche.  Al  direttore/alla  direttrice  provinciale  compete   in
particolare la consulenza professionale, la direzione e la  vigilanza
di tutti gli aspetti e prestazioni inerenti  alla  didattica  e  alla
pedagogia  musicale.  Tali  compiti  sono  svolti  d'intesa  con   il
direttore/la direttrice di dipartimento preposto/preposta. 
    2. Le direttrici e i direttori delle scuole di musica  esercitano
le funzioni di cui all'articolo 12 della legge provinciale 23  aprile
1992, n. 10, e  successive  modifiche.  In  particolare  dirigono  le
direzioni delle scuole di musica e provvedono alla pianificazione, al
coordinamento, alla promozione ed al controllo di tutte le  attivita'
delle rispettive scuole di musica.