Art. 7 Comitato consultivo 1. La Giunta provinciale puo' nominare un comitato consultivo, composto da un minimo di cinque e un massimo di sette membri. Il comitato ha funzioni consultive in materia di sviluppo e di orientamento dell'area scuole di musica. I membri del comitato sono esperti ed esperte nei settori della musica, dell'istruzione e della cultura o rappresentanti delle associazioni musicali e delle amministrazioni comunali. Per questa attivita' di consulenza spetta unicamente il rimborso spese.