Art. 7 
 
                         Comitato consultivo 
 
    1. La Giunta provinciale puo' nominare  un  comitato  consultivo,
composto da un minimo di cinque e un  massimo  di  sette  membri.  Il
comitato  ha  funzioni  consultive  in  materia  di  sviluppo  e   di
orientamento dell'area scuole di musica. I membri del  comitato  sono
esperti ed esperte nei settori della musica, dell'istruzione e  della
cultura  o  rappresentanti  delle  associazioni  musicali   e   delle
amministrazioni comunali. Per questa attivita' di  consulenza  spetta
unicamente il rimborso spese.