Art. 9 
 
Gestione delle scuole di musica delle localita'  ladine  e  forme  di
                           collaborazione 
 
    1.   L'assessore/assessora   competente   per   il   Dipartimento
istruzione e formazione ladina puo' delegare la gestione delle scuole
di musica delle localita' ladine all'area scuole di musica tedesche. 
    2. In ogni caso, le varie  forme  di  collaborazione  tra  l'area
scuole di musica tedesche e  le  scuole  di  musica  delle  localita'
ladine sono regolamentate da un apposito accordo tra gli assessori/le
assessore competenti.