Art. 10 
 
                Requisiti, nomina, durata in carica, 
                      incompatibilita' e revoca 
 
    1. Il Garante e' nominato con  decreto  dell'Assessore  regionale
per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro.  Resta  in  carica
cinque  anni  e  puo'  essere  rinominato  una  sola  volta.  Per  lo
svolgimento delle funzioni e nell'esercizio dei poteri  di  cui  agli
articoli 8 e 9 il Garante si avvale  degli  uffici  e  del  personale
dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali  e
del lavoro senza ulteriori e maggiori oneri  a  carico  del  bilancio
della Regione. 
    2.  Puo'  essere  nominato  Garante  chi  attesti,  con  apposita
dichiarazione, di  essere  in  possesso  del  diploma  di  laurea  in
giurisprudenza o in  scienze  politiche  e/o  in  scienze  sociali  o
equipollenti o in medicina  o  in  psicologia,  che  presenti  idonea
certificazione comprovante di avere svolto  per  almeno  cinque  anni
attivita' di tutela e salvaguardia  dei  diritti  delle  persone  con
disabilita' e di promozione della inclusione sociale degli stessi. 
    3.  Qualora,  successivamente  alla  nomina,  sia  accertata   la
mancanza del requisito di cui al comma 2, l'Assessore  regionale  per
la famiglia, le politiche sociali e il lavoro rimuove  immediatamente
dalla carica il Garante e provvede alla sua sostituzione. Puo' essere
inoltre rimosso dalla carica per gravi o ripetute violazioni di legge
o per accertata inefficienza.