Art. 10 Requisiti, nomina, durata in carica, incompatibilita' e revoca 1. Il Garante e' nominato con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro. Resta in carica cinque anni e puo' essere rinominato una sola volta. Per lo svolgimento delle funzioni e nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 8 e 9 il Garante si avvale degli uffici e del personale dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro senza ulteriori e maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. 2. Puo' essere nominato Garante chi attesti, con apposita dichiarazione, di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche e/o in scienze sociali o equipollenti o in medicina o in psicologia, che presenti idonea certificazione comprovante di avere svolto per almeno cinque anni attivita' di tutela e salvaguardia dei diritti delle persone con disabilita' e di promozione della inclusione sociale degli stessi. 3. Qualora, successivamente alla nomina, sia accertata la mancanza del requisito di cui al comma 2, l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro rimuove immediatamente dalla carica il Garante e provvede alla sua sostituzione. Puo' essere inoltre rimosso dalla carica per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.