Art. 2 
 
                        Funzioni del Garante 
 
    1. Il Garante svolge le seguenti funzioni: 
      a) vigila  sull'applicazione  nel  territorio  regionale  della
Convenzione  sui  diritti  del  fanciullo  del  20   novembre   1989,
ratificata  dalla  legge  27  maggio  1991,  n.  176  e  delle  altre
convenzioni internazionali che tutelano i soggetti in eta' evolutiva,
nonche'  sull'applicazione   delle   disposizioni   contenute   nella
normativa nazionale la cui attuazione e' di competenza della  Regione
e degli enti locali; 
      b)   vigila   sui   fenomeni   di   esclusione   sociale,    di
discriminazione dei bambini e degli adolescenti, per motivi di sesso,
di appartenenza etnica  e/o  religiosa.  Il  Garante  favorisce  ogni
iniziativa utile al riconoscimento del valore e  della  dignita'  dei
minori; 
      c) esprime pareri e formula proposte, su richiesta degli organi
regionali, in ordine alla normativa esistente e ai  provvedimenti  da
adottarsi, legislativi,  regolamentari  o  di  adozione  delle  buone
prassi, riguardanti i diritti dei minori, per rimuovere le cause  che
ne impediscono la tutela; 
      d) collabora con altri soggetti istituzionali alla raccolta  ed
elaborazione di dati relativi  all'infanzia  ed  all'adolescenza,  in
collegamento con l'Osservatorio permanente sulle  famiglie  e  con  i
soggetti incaricati dalle istituzioni a svolgere indagini e  ricerche
su particolari aspetti della realta' minorile; 
      e) promuove e sostiene forme di partecipazione  dei  bambini  e
delle bambine alla vita delle comunita' locali; 
      f) contribuisce alla diffusione di una cultura dell'infanzia  e
dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei  bambini  e  delle
bambine come soggetti titolari di diritti, favorendo la conoscenza di
tali diritti e dei relativi mezzi di tutela; 
      g)  vigila,   in   collaborazione   con   il   Corecom,   sulla
programmazione radiotelevisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa  e
su altre forme di comunicazione  audiovisiva  e  telematica  sotto  i
profili della percezione e della rappresentazione infantile;  formula
proposte innovative e segnala all'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni ed agli organi competenti eventuali trasgressioni; 
      h) promuove iniziative per la tutela del  diritto  dei  bambini
all'integrita'  fisica,  in  particolare  per  la  prevenzione  e  la
protezione dai rischi di espianto di organi, di mutilazione  genitale
femminile (MGF), di abuso sessuale e di sfruttamento pornografico, in
relazione alle disposizioni della legge 3 agosto  1998,  n.  269;  si
adopera per estendere i trattamenti psicologici  e  sanitari  per  la
riduzione dei danni subiti dai bambini vittime di qualsiasi  tipo  di
violenza, avvenuta anche fuori dal territorio nazionale, coinvolgendo
ad ogni livello  le  istituzioni  pubbliche,  le  organizzazioni  non
governative e le organizzazioni del privato sociale; 
      i) vigila sui fenomeni dei minori scomparsi, della presenza sul
territorio di minori non accompagnati,  dei  minori  abbandonati  non
segnalati ai servizi sociali e alla magistratura minorile; 
      j)  vigila   sui   fenomeni   dell'evasione   e   dell'elusione
dell'obbligo scolastico e del lavoro minorile, in collaborazione  con
gli enti competenti e con le organizzazioni del privato sociale; 
      k) vigila sulle attivita' delle strutture sanitarie, sociali  e
socio-assistenziali pubbliche o  convenzionate  e  accreditate  dalla
Regione,  per  garantire  il  rispetto  e  la  tutela   dei   diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza; 
      l) vigila sul trattamento dei  minori  in  tutti  gli  ambienti
esterni alla famiglia, e in particolare nei luoghi in cui  essi  sono
inseriti per disposizione dell'autorita' giudiziaria e  attraverso  i
servizi   sociali,   segnalando   all'autorita'   amministrativa    e
all'autorita' giudiziaria le  situazioni  che  richiedono  interventi
immediati d'ordine assistenziale o giudiziario; 
      m) promuove, anche in collaborazione con gli enti  territoriali
competenti e le associazioni, iniziative a favore dei minori  affetti
da malattie di rilevante impatto  sociale,  sotto  il  profilo  della
prevenzione, della diagnosi  precoce,  dei  trattamenti  terapeutici,
della riabilitazione,  al  fine  di  garantire  loro  un  trattamento
ottimale; 
      n) fornisce sostegno tecnico e consulenza legale agli operatori
dei servizi sociali; propone alla Giunta regionale lo svolgimento  di
attivita' di formazione di personale idoneo a svolgere  attivita'  di
tutela e di curatela ed attivita' di  consulenza  ai  tutori  e/o  ai
curatori nell'esercizio delle loro funzioni; 
      o) segnala, alle competenti amministrazioni pubbliche,  fattori
di rischio o di danno derivanti  ai  minori  a  causa  di  situazioni
carenti o  inadeguate  dal  punto  di  vista  sociale,  ambientale  o
igienico-sanitario, relative all'abitazione e al quartiere; 
      p) verifica le condizioni e gli interventi dei servizi  sociali
per  l'accoglienza  e  l'inserimento   del   minore   straniero   non
accompagnato; 
      q) riceve segnalazioni relative a casi di  supposta  violazione
dei diritti dei minori, anche provenienti dai diretti  interessati  e
ne da' comunicazione agli organi competenti affinche' si attivino per
le opportune verifiche ed interventi; 
      r) segnala alla magistratura i casi di conflitto  di  interessi
tra i minori e chi esercita la potesta' genitoriale, con  particolare
riferimento ai casi di rischio per l'incolumita' fisica; 
      s) interviene presso le autorita' competenti per  garantire  ai
cittadini, nei procedimenti minorili civili, la conoscenza degli atti
amministrativi e giudiziari; 
      t) informa il cittadino ricorrente, l'ente  interessato  e  gli
organi  regionali  competenti  delle  iniziative  intraprese  e   dei
relativi risultati; 
      u) collabora con l'Osservatorio permanente sulle famiglie,  con
il gruppo interistituzionale contro la  pedofilia  e  pedopornografia
minorile, anche al fine di promuovere un raccordo  tra  le  strutture
regionali e nazionali. 
    2. Nello svolgimento delle  funzioni  di  cui  al  comma  1,  gli
interventi  diretti  alla  tutela  dei  diritti  e  degli   interessi
individuali delle persone minori sono  effettuati,  ove  possibile  e
opportuno, in raccordo con la famiglia. 
    3. Il Garante, sulla base delle informazioni e  delle  conoscenze
acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni: 
      a) riferisce alle autorita' competenti e agli organi  statutari
della Regione dei casi in cui rilevi o venga a  conoscenza  di  fatti
costituenti reato o di gravi situazioni di danno o di rischio  per  i
minori; 
      b) riferisce sull'attivita' svolta dal suo  ufficio,  di  norma
ogni  sei   mesi,   alla   Commissione   legislativa   competente   e
all'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali  ed  il
lavoro e all'Assessore regionale per la salute; 
      c)  in  collaborazione  con  l'Osservatorio  permanente   sulle
famiglie e con gli osservatori tematici istituiti dalla Regione o con
essa convenzionati, presenta alla Presidenza  della  Regione  e  alla
Giunta regionale una relazione annuale sulla condizione dell'infanzia
e dell'adolescenza nella Regione, sullo stato dei servizi  esistenti,
sulle risorse  utilizzate,  sulle  attivita'  svolte,  sui  risultati
raggiunti e sulle attivita' in programma per l'anno successivo. 
    4. La relazione di cui al comma  3,  lettera  c),  e'  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.