Art. 2 Funzioni del Garante 1. Il Garante svolge le seguenti funzioni: a) vigila sull'applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 e delle altre convenzioni internazionali che tutelano i soggetti in eta' evolutiva, nonche' sull'applicazione delle disposizioni contenute nella normativa nazionale la cui attuazione e' di competenza della Regione e degli enti locali; b) vigila sui fenomeni di esclusione sociale, di discriminazione dei bambini e degli adolescenti, per motivi di sesso, di appartenenza etnica e/o religiosa. Il Garante favorisce ogni iniziativa utile al riconoscimento del valore e della dignita' dei minori; c) esprime pareri e formula proposte, su richiesta degli organi regionali, in ordine alla normativa esistente e ai provvedimenti da adottarsi, legislativi, regolamentari o di adozione delle buone prassi, riguardanti i diritti dei minori, per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela; d) collabora con altri soggetti istituzionali alla raccolta ed elaborazione di dati relativi all'infanzia ed all'adolescenza, in collegamento con l'Osservatorio permanente sulle famiglie e con i soggetti incaricati dalle istituzioni a svolgere indagini e ricerche su particolari aspetti della realta' minorile; e) promuove e sostiene forme di partecipazione dei bambini e delle bambine alla vita delle comunita' locali; f) contribuisce alla diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti, favorendo la conoscenza di tali diritti e dei relativi mezzi di tutela; g) vigila, in collaborazione con il Corecom, sulla programmazione radiotelevisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e su altre forme di comunicazione audiovisiva e telematica sotto i profili della percezione e della rappresentazione infantile; formula proposte innovative e segnala all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ed agli organi competenti eventuali trasgressioni; h) promuove iniziative per la tutela del diritto dei bambini all'integrita' fisica, in particolare per la prevenzione e la protezione dai rischi di espianto di organi, di mutilazione genitale femminile (MGF), di abuso sessuale e di sfruttamento pornografico, in relazione alle disposizioni della legge 3 agosto 1998, n. 269; si adopera per estendere i trattamenti psicologici e sanitari per la riduzione dei danni subiti dai bambini vittime di qualsiasi tipo di violenza, avvenuta anche fuori dal territorio nazionale, coinvolgendo ad ogni livello le istituzioni pubbliche, le organizzazioni non governative e le organizzazioni del privato sociale; i) vigila sui fenomeni dei minori scomparsi, della presenza sul territorio di minori non accompagnati, dei minori abbandonati non segnalati ai servizi sociali e alla magistratura minorile; j) vigila sui fenomeni dell'evasione e dell'elusione dell'obbligo scolastico e del lavoro minorile, in collaborazione con gli enti competenti e con le organizzazioni del privato sociale; k) vigila sulle attivita' delle strutture sanitarie, sociali e socio-assistenziali pubbliche o convenzionate e accreditate dalla Regione, per garantire il rispetto e la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; l) vigila sul trattamento dei minori in tutti gli ambienti esterni alla famiglia, e in particolare nei luoghi in cui essi sono inseriti per disposizione dell'autorita' giudiziaria e attraverso i servizi sociali, segnalando all'autorita' amministrativa e all'autorita' giudiziaria le situazioni che richiedono interventi immediati d'ordine assistenziale o giudiziario; m) promuove, anche in collaborazione con gli enti territoriali competenti e le associazioni, iniziative a favore dei minori affetti da malattie di rilevante impatto sociale, sotto il profilo della prevenzione, della diagnosi precoce, dei trattamenti terapeutici, della riabilitazione, al fine di garantire loro un trattamento ottimale; n) fornisce sostegno tecnico e consulenza legale agli operatori dei servizi sociali; propone alla Giunta regionale lo svolgimento di attivita' di formazione di personale idoneo a svolgere attivita' di tutela e di curatela ed attivita' di consulenza ai tutori e/o ai curatori nell'esercizio delle loro funzioni; o) segnala, alle competenti amministrazioni pubbliche, fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni carenti o inadeguate dal punto di vista sociale, ambientale o igienico-sanitario, relative all'abitazione e al quartiere; p) verifica le condizioni e gli interventi dei servizi sociali per l'accoglienza e l'inserimento del minore straniero non accompagnato; q) riceve segnalazioni relative a casi di supposta violazione dei diritti dei minori, anche provenienti dai diretti interessati e ne da' comunicazione agli organi competenti affinche' si attivino per le opportune verifiche ed interventi; r) segnala alla magistratura i casi di conflitto di interessi tra i minori e chi esercita la potesta' genitoriale, con particolare riferimento ai casi di rischio per l'incolumita' fisica; s) interviene presso le autorita' competenti per garantire ai cittadini, nei procedimenti minorili civili, la conoscenza degli atti amministrativi e giudiziari; t) informa il cittadino ricorrente, l'ente interessato e gli organi regionali competenti delle iniziative intraprese e dei relativi risultati; u) collabora con l'Osservatorio permanente sulle famiglie, con il gruppo interistituzionale contro la pedofilia e pedopornografia minorile, anche al fine di promuovere un raccordo tra le strutture regionali e nazionali. 2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, gli interventi diretti alla tutela dei diritti e degli interessi individuali delle persone minori sono effettuati, ove possibile e opportuno, in raccordo con la famiglia. 3. Il Garante, sulla base delle informazioni e delle conoscenze acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni: a) riferisce alle autorita' competenti e agli organi statutari della Regione dei casi in cui rilevi o venga a conoscenza di fatti costituenti reato o di gravi situazioni di danno o di rischio per i minori; b) riferisce sull'attivita' svolta dal suo ufficio, di norma ogni sei mesi, alla Commissione legislativa competente e all'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro e all'Assessore regionale per la salute; c) in collaborazione con l'Osservatorio permanente sulle famiglie e con gli osservatori tematici istituiti dalla Regione o con essa convenzionati, presenta alla Presidenza della Regione e alla Giunta regionale una relazione annuale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nella Regione, sullo stato dei servizi esistenti, sulle risorse utilizzate, sulle attivita' svolte, sui risultati raggiunti e sulle attivita' in programma per l'anno successivo. 4. La relazione di cui al comma 3, lettera c), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.