Art. 3 
 
                         Poteri del Garante 
 
    1. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1  dell'articolo
2, il Garante puo': 
      a)  chiedere  l'accesso  ai  documenti  amministrativi   e   la
fissazione dei termini per la loro definizione; 
      b) verificare l'adempimento, nei termini previsti  dai  decreti
dei tribunali per i minorenni, delle prescrizioni nei  confronti  dei
comuni, dei servizi sociali comunali  e  provinciali,  delle  aziende
sanitarie locali e, in  caso  di  mancata  indicazione  dei  termini,
segnalare alle autorita' competenti le relative inadempienze; 
      c) raccomandare alle amministrazioni competenti misure  atte  a
migliorare la funzionalita' dell'attivita' amministrativa e segnalare
eventuali condotte omissive dei  funzionari  e  degli  operatori  dei
servizi pubblici o del privato sociale accreditato presso la Regione,
per l'adozione di specifici provvedimenti sanzionatori.