Art. 3 Poteri del Garante 1. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 dell'articolo 2, il Garante puo': a) chiedere l'accesso ai documenti amministrativi e la fissazione dei termini per la loro definizione; b) verificare l'adempimento, nei termini previsti dai decreti dei tribunali per i minorenni, delle prescrizioni nei confronti dei comuni, dei servizi sociali comunali e provinciali, delle aziende sanitarie locali e, in caso di mancata indicazione dei termini, segnalare alle autorita' competenti le relative inadempienze; c) raccomandare alle amministrazioni competenti misure atte a migliorare la funzionalita' dell'attivita' amministrativa e segnalare eventuali condotte omissive dei funzionari e degli operatori dei servizi pubblici o del privato sociale accreditato presso la Regione, per l'adozione di specifici provvedimenti sanzionatori.