Art. 4 Requisiti, nomina, durata in carica, incompatibilita' e revoca 1. Il Garante e' nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro. Dura in carica cinque anni e puo' essere rinominato una sola volta. Per lo svolgimento delle funzioni e nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 2 e 3, si avvale degli uffici e del personale della Segreteria generale della Presidenza della Regione senza ulteriori e maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. 2. Il Garante e' scelto tra persone che dispongono di particolare competenza nel settore della tutela dei diritti dei minori e dell'infanzia, della prevenzione del disagio sociale e dell'intervento sulla devianza minorile o che abbiano ricoperto incarichi istituzionali e sociali di particolare importanza negli stessi settori. 3. Costituiscono titoli preferenziali per la nomina i seguenti: a) laurea in giurisprudenza, in lettere, in filosofia, in pedagogia, in psicologia, in sociologia o equipollenti; b) competenza giuridico-amministrativa in materia minorile; c) competenza nel settore delle discipline di tutela dei diritti umani nonche' della tutela dei diritti degli utenti e dei consumatori. 4. La carica di Garante e' incompatibile con le seguenti funzioni: a) direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo delle aziende sanitarie provinciali e delle aziende ospedaliere; b) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o societa' a partecipazione pubblica nonche' amministratore o dirigente di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione; c) lavoratore autonomo, subordinato o professionale; d) giudice onorario presso i tribunali per i minorenni. 5. Se successivamente alla nomina e' accertata una delle cause di incompatibilita' di cui al comma 4, il Presidente della Regione invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni; decorso infruttuosamente tale termine senza che l'interessato abbia provveduto, lo dichiara decaduto dalla carica e ne da' immediata comunicazione alla Giunta regionale per la relativa sostituzione. 6. La Giunta regionale puo' revocare il Garante per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.