Art. 4 
 
                Requisiti, nomina, durata in carica, 
                      incompatibilita' e revoca 
 
    1. Il Garante e' nominato dalla  Giunta  regionale,  su  proposta
dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed  il
lavoro. Dura in carica cinque anni e puo' essere rinominato una  sola
volta. Per lo svolgimento delle funzioni e nell'esercizio dei  poteri
di cui agli articoli 2 e 3, si avvale degli uffici  e  del  personale
della  Segreteria  generale  della  Presidenza  della  Regione  senza
ulteriori e maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. 
    2. Il Garante e' scelto tra persone che dispongono di particolare
competenza  nel  settore  della  tutela  dei  diritti  dei  minori  e
dell'infanzia,   della   prevenzione   del    disagio    sociale    e
dell'intervento sulla  devianza  minorile  o  che  abbiano  ricoperto
incarichi istituzionali e sociali  di  particolare  importanza  negli
stessi settori. 
    3. Costituiscono titoli preferenziali per la nomina i seguenti: 
      a) laurea in  giurisprudenza,  in  lettere,  in  filosofia,  in
pedagogia, in psicologia, in sociologia o equipollenti; 
      b) competenza giuridico-amministrativa in materia minorile; 
      c) competenza  nel  settore  delle  discipline  di  tutela  dei
diritti umani nonche' della tutela dei diritti  degli  utenti  e  dei
consumatori. 
    4.  La  carica  di  Garante  e'  incompatibile  con  le  seguenti
funzioni: 
      a)  direttore  generale,  direttore   sanitario   e   direttore
amministrativo delle aziende sanitarie provinciali  e  delle  aziende
ospedaliere; 
      b) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o societa'
a partecipazione pubblica nonche' amministratore o dirigente di ente,
impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni  o
contributi dalla Regione; 
      c) lavoratore autonomo, subordinato o professionale; 
      d) giudice onorario presso i tribunali per i minorenni. 
    5. Se successivamente alla nomina e' accertata una delle cause di
incompatibilita' di cui al  comma  4,  il  Presidente  della  Regione
invita l'interessato a rimuovere tale causa  entro  quindici  giorni;
decorso infruttuosamente tale termine senza che  l'interessato  abbia
provveduto, lo dichiara decaduto dalla  carica  e  ne  da'  immediata
comunicazione alla Giunta regionale per la relativa sostituzione. 
    6. La Giunta regionale puo'  revocare  il  Garante  per  gravi  o
ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.