Art. 6 Istituzione dell'Autorita' Garante della persona con disabilita' 1. E' istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, l'Autorita' Garante della persona con disabilita', di seguito denominata 'Garante'. 2. Il Garante svolge la propria attivita' in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione; esso non e' sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.