Art. 6 
 
                 Istituzione dell'Autorita' Garante 
                    della persona con disabilita' 
 
    1. E' istituito presso l'Assessorato  regionale  della  famiglia,
delle politiche sociali  e  del  lavoro,  l'Autorita'  Garante  della
persona con disabilita', di seguito denominata 'Garante'. 
    2. Il Garante svolge la propria attivita' in  piena  autonomia  e
con indipendenza di giudizio e valutazione; esso non e' sottoposto ad
alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.