Art. 8 
 
                        Funzioni del garante 
 
    1. Il Garante svolge le seguenti funzioni: 
      a) persegue, in conformita' alla Convenzione  ONU  sui  diritti
delle persone con disabilita' ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n.
18, ai principi costituzionali ed alle prescrizioni introdotte con la
legge 5 febbraio 1992, n. 104, la  piena  realizzazione  dei  diritti
delle persone in situazione di handicap,  nonche'  l'integrazione  ed
inclusione  sociale   delle   persone   con   disabilita'.   Per   il
raggiungimento  delle  predette  finalita'  si  avvale  delle   norme
contenute nella presente legge e di ogni altra disposizione normativa
regionale, nazionale, comunitaria ed internazionale in materia; 
      b) comunica all'Osservatorio nazionale sulla  condizione  delle
persone con disabilita', di cui all'articolo 3 della  legge  3  marzo
2009, n. 18, le violazioni della Convenzione Onu  sui  diritti  delle
persone con disabilita' e predispone  una  relazione  biennale  sullo
stato di attuazione della predetta Convenzione nel  territorio  della
Regione, avvalendosi anche dei rappresentanti del terzo settore; 
      c)  interviene,  in  ambito  pubblico  e  privato,  di  propria
iniziativa e/o sulla base di segnalazioni provenienti da una  persona
con disabilita' e/o da un suo familiare, dal  tutore,  dal  curatore,
dall'amministratore di sostegno o da un'associazione avente per  fine
statutario la tutela dei diritti  e/o  la  promozione  sociale  delle
persone con disabilita', nei casi in cui  si  lamentino  disfunzioni,
irregolarita',  scorrettezze,   prassi   amministrative   anomale   o
irragionevoli o  qualunque  altro  comportamento,  anche  omissivo  o
discriminatorio ai sensi  della  legge  1°  marzo  2006,  n.  67,  in
contrasto con le finalita' di cui alla lettera a); 
      d) sollecita e controlla che per ogni persona  con  disabilita'
sia redatto il progetto individuale; 
      e) promuove, anche in collaborazione con gli enti  territoriali
competenti e le associazioni delle persone con  disabilita'  e  delle
loro  famiglie,  ogni  altra  attivita'  diretta  a   sviluppare   la
conoscenza delle norme sull'handicap e dei relativi mezzi di  tutela,
attraverso le iniziative che ritiene piu' opportune per  la  maggiore
diffusione e l'avanzamento della cultura in materia  di  integrazione
ed inclusione sociale delle persone con disabilita'; 
      f) puo' costituirsi parte  civile  nei  procedimenti  penali  a
carico di chi abbia commesso reati  avvalendosi  impropriamente,  con
dolo  o  falsita',  di  strumenti  giuridici  previsti  dalle   norme
richiamate alla lettera a) e di tutti gli altri  strumenti  giuridici
diretti a facilitare l'esistenza  e  l'autonomia  delle  persone  con
disabilita'; 
      g) esprime pareri e formula proposte, su richiesta degli organi
regionali, in ordine alla normativa esistente e ai  provvedimenti  da
adottarsi, legislativi e regolamentari, riguardanti i  diritti  delle
persone con disabilita'. Esprime, altresi', valutazioni  sull'impatto
delle azioni progettuali finanziate da organismi regionali ed  aventi
ad oggetto il miglioramento della qualita' della vita  delle  persone
con disabilita'; 
      h) collabora con altri soggetti istituzionali alla raccolta  ed
elaborazione di dati relativi  alle  persone  con  disabilita'  nella
Regione; 
      i) propone  all'amministrazione  regionale  lo  svolgimento  di
attivita'  di  formazione  dirette  a  soggetti  pubblici  e  privati
preposti a svolgere compiti di  tutela  e  salvaguardia  dei  diritti
delle persone con disabilita', secondo i  rispettivi  ordinamenti  di
riferimento; 
      l) informa delle iniziative intraprese e dei risultati ottenuti
i soggetti che hanno richiesto il suo intervento.