Art. 8 Funzioni del garante 1. Il Garante svolge le seguenti funzioni: a) persegue, in conformita' alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilita' ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, ai principi costituzionali ed alle prescrizioni introdotte con la legge 5 febbraio 1992, n. 104, la piena realizzazione dei diritti delle persone in situazione di handicap, nonche' l'integrazione ed inclusione sociale delle persone con disabilita'. Per il raggiungimento delle predette finalita' si avvale delle norme contenute nella presente legge e di ogni altra disposizione normativa regionale, nazionale, comunitaria ed internazionale in materia; b) comunica all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita', di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, le violazioni della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita' e predispone una relazione biennale sullo stato di attuazione della predetta Convenzione nel territorio della Regione, avvalendosi anche dei rappresentanti del terzo settore; c) interviene, in ambito pubblico e privato, di propria iniziativa e/o sulla base di segnalazioni provenienti da una persona con disabilita' e/o da un suo familiare, dal tutore, dal curatore, dall'amministratore di sostegno o da un'associazione avente per fine statutario la tutela dei diritti e/o la promozione sociale delle persone con disabilita', nei casi in cui si lamentino disfunzioni, irregolarita', scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento, anche omissivo o discriminatorio ai sensi della legge 1° marzo 2006, n. 67, in contrasto con le finalita' di cui alla lettera a); d) sollecita e controlla che per ogni persona con disabilita' sia redatto il progetto individuale; e) promuove, anche in collaborazione con gli enti territoriali competenti e le associazioni delle persone con disabilita' e delle loro famiglie, ogni altra attivita' diretta a sviluppare la conoscenza delle norme sull'handicap e dei relativi mezzi di tutela, attraverso le iniziative che ritiene piu' opportune per la maggiore diffusione e l'avanzamento della cultura in materia di integrazione ed inclusione sociale delle persone con disabilita'; f) puo' costituirsi parte civile nei procedimenti penali a carico di chi abbia commesso reati avvalendosi impropriamente, con dolo o falsita', di strumenti giuridici previsti dalle norme richiamate alla lettera a) e di tutti gli altri strumenti giuridici diretti a facilitare l'esistenza e l'autonomia delle persone con disabilita'; g) esprime pareri e formula proposte, su richiesta degli organi regionali, in ordine alla normativa esistente e ai provvedimenti da adottarsi, legislativi e regolamentari, riguardanti i diritti delle persone con disabilita'. Esprime, altresi', valutazioni sull'impatto delle azioni progettuali finanziate da organismi regionali ed aventi ad oggetto il miglioramento della qualita' della vita delle persone con disabilita'; h) collabora con altri soggetti istituzionali alla raccolta ed elaborazione di dati relativi alle persone con disabilita' nella Regione; i) propone all'amministrazione regionale lo svolgimento di attivita' di formazione dirette a soggetti pubblici e privati preposti a svolgere compiti di tutela e salvaguardia dei diritti delle persone con disabilita', secondo i rispettivi ordinamenti di riferimento; l) informa delle iniziative intraprese e dei risultati ottenuti i soggetti che hanno richiesto il suo intervento.