Art. 9 Poteri del Garante 1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 8 il Garante puo': a) accedere agli uffici pubblici o servizi aperti al pubblico e controllare la funzionalita' dei servizi di assistenza e di informazione resi alle persone con disabilita', nonche' l'agibilita' degli spazi aperti al pubblico sotto il profilo dell'assenza di barriere architettoniche e della comunicazione indirizzata a persone portatrici di disabilita' sensoriale nonche' intellettivo-relazionale; b) richiedere formalmente ai soggetti pubblici e privati il rispetto delle modalita' e dei termini previsti dalle norme nazionali e regionali poste a salvaguardia dei diritti delle persone con disabilita' ed in particolare dalle norme di cui all'articolo 8, lettera a), segnalando all'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro ed alle altre competenti autorita' eventuali violazioni delle predette norme; c) segnalare al sindaco o all'amministrazione competente l'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 7 dell'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche; d) segnalare alle direzioni provinciali del lavoro l'inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, da parte dei datori di lavoro pubblici e privati o da parte di coloro che risultano essere aggiudicatari di appalti pubblici ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999 e successive modifiche ed integrazioni; e) informare i soggetti che hanno subito discriminazioni determinate dalla loro condizione di disabilita', ai sensi dell'articolo 2 della legge 1° marzo 2006, n. 67, indirizzandoli verso i soggetti legittimati ad agire in giudizio; f) richiedere agli enti legittimati ad agire anche per interessi collettivi di adire la competente autorita' giudiziaria per ottenere apposito provvedimento di rimozione delle barriere architettoniche che determinano una oggettiva e comprovata inaccessibilita' a luoghi pubblici o aperti al pubblico da parte delle persone con disabilita'. Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67; g) controllare le strutture ed i programmi destinati alle persone con disabilita' allo scopo di prevenire il verificarsi di ogni forma di sfruttamento, violenza ed abuso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilita'.