Art. 9 
 
                         Poteri del Garante 
 
    1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 8 il Garante
puo': 
      a) accedere agli uffici pubblici o servizi aperti al pubblico e
controllare  la  funzionalita'  dei  servizi  di  assistenza   e   di
informazione resi alle persone con disabilita', nonche'  l'agibilita'
degli spazi aperti al  pubblico  sotto  il  profilo  dell'assenza  di
barriere architettoniche e della comunicazione indirizzata a  persone
portatrici       di       disabilita'       sensoriale        nonche'
intellettivo-relazionale; 
      b) richiedere formalmente ai soggetti  pubblici  e  privati  il
rispetto delle modalita' e dei termini previsti dalle norme nazionali
e regionali poste  a  salvaguardia  dei  diritti  delle  persone  con
disabilita' ed in particolare dalle  norme  di  cui  all'articolo  8,
lettera a), segnalando all'Assessore regionale per  la  famiglia,  le
politiche sociali ed il lavoro ed  alle  altre  competenti  autorita'
eventuali violazioni delle predette norme; 
      c)  segnalare  al  sindaco  o  all'amministrazione   competente
l'inosservanza  delle  disposizioni  di  cui  ai  commi  4,  5  e   7
dell'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in  materia  di
eliminazione delle barriere architettoniche; 
      d)   segnalare   alle   direzioni   provinciali   del    lavoro
l'inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n.
68, e successive modifiche ed integrazioni, da parte  dei  datori  di
lavoro pubblici e privati o da parte di coloro che  risultano  essere
aggiudicatari di appalti pubblici ai  sensi  dell'articolo  17  della
legge n. 68 del 1999 e successive modifiche ed integrazioni; 
      e)  informare  i  soggetti  che  hanno  subito  discriminazioni
determinate  dalla  loro  condizione   di   disabilita',   ai   sensi
dell'articolo 2 della legge 1°  marzo  2006,  n.  67,  indirizzandoli
verso i soggetti legittimati ad agire in giudizio; 
      f)  richiedere  agli  enti  legittimati  ad  agire  anche   per
interessi collettivi di adire la competente autorita' giudiziaria per
ottenere  apposito  provvedimento   di   rimozione   delle   barriere
architettoniche  che   determinano   una   oggettiva   e   comprovata
inaccessibilita' a luoghi pubblici o  aperti  al  pubblico  da  parte
delle persone con disabilita'. Si applicano le disposizioni contenute
nell'articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67; 
      g) controllare le  strutture  ed  i  programmi  destinati  alle
persone con disabilita' allo scopo di  prevenire  il  verificarsi  di
ogni forma di sfruttamento, violenza ed abuso,  ai  sensi  di  quanto
disposto dall'art. 16 della Convenzione ONU sui diritti delle persone
con disabilita'.