Art. 11 
 
            Modifiche all'articolo 25 della l.r. 68/2011 
 
    1. Al primo periodo del  comma  5  dell'articolo  25  della  l.r.
68/2011, le parole: "della sezione II" sono soppresse. 
    2. L'ultimo periodo del  comma  5  dell'articolo  25  della  l.r.
68/2011  e'  sostituito  dal  seguente:  "Decorso  tale  termine,  le
disposizioni statutarie  in  difformita'  al  presente  capo  non  si
applicano, e si applicano le disposizioni del  capo  medesimo;  fatta
salva la disciplina  transitoria  di  cui  all'articolo  110  per  il
presidente dell'unione che non ricopre la carica di sindaco,  se  uno
degli organi di cui all'articolo 26, comma 1, risulta  costituito  in
difformita' alle disposizioni del presente capo, gli organi  medesimi
decadono di diritto, e sono cosi' provvisoriamente costituiti: 
    a) il consiglio dell'unione e' composto dai  sindaci  dei  comuni
associati e dai rappresentanti individuati ai sensi dell'articolo 29; 
    b) la giunta dell'unione e'  composta  da  tutti  i  sindaci  dei
comuni associati; 
    c) il  presidente  e'  individuato  nel  sindaco  del  comune  di
maggiore dimensione  demografica,  e,  fino  all'elezione  del  nuovo
presidente, si applicano i criteri di rotazione di  cui  all'articolo
34, comma 8.".