Art. 11 Modifiche all'articolo 25 della l.r. 68/2011 1. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 25 della l.r. 68/2011, le parole: "della sezione II" sono soppresse. 2. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 25 della l.r. 68/2011 e' sostituito dal seguente: "Decorso tale termine, le disposizioni statutarie in difformita' al presente capo non si applicano, e si applicano le disposizioni del capo medesimo; fatta salva la disciplina transitoria di cui all'articolo 110 per il presidente dell'unione che non ricopre la carica di sindaco, se uno degli organi di cui all'articolo 26, comma 1, risulta costituito in difformita' alle disposizioni del presente capo, gli organi medesimi decadono di diritto, e sono cosi' provvisoriamente costituiti: a) il consiglio dell'unione e' composto dai sindaci dei comuni associati e dai rappresentanti individuati ai sensi dell'articolo 29; b) la giunta dell'unione e' composta da tutti i sindaci dei comuni associati; c) il presidente e' individuato nel sindaco del comune di maggiore dimensione demografica, e, fino all'elezione del nuovo presidente, si applicano i criteri di rotazione di cui all'articolo 34, comma 8.".