Art. 14 
 
            Modifiche all'articolo 50 della l.r. 68/2011 
 
    1. Alla lettera b)  del  comma  1  dell'articolo  50  della  l.r.
68/2011  le  parole:  "e  le  relative  modifiche  statutarie"   sono
soppresse. 
    2. Il comma 2 dell'articolo 50 della l.r. 68/2011  e'  sostituito
dal seguente: 
    «2. Il sindaco del comune che intende recedere e  i  sindaci  dei
comuni che intendono sciogliere l'unione ne danno comunicazione  alla
Giunta regionale. Alla comunicazione e' allegata la deliberazione del
consiglio comunale di recesso o di scioglimento.». 
    3. Al comma 3 dell'articolo 50 della l.r. 68/2011, le parole:  "e
stabilisce  la  data  di  decorrenza  del  recesso,  delle  modifiche
statutarie o dello scioglimento dell'unione" sono soppresse. 
    4. Alla lettera a)  del  comma  4  dell'articolo  50  della  l.r.
68/2011 le parole: ", la modifica statutaria" sono soppresse. 
    5. Al comma 5 dell'articolo 50 della l.r. 68/2011,  le  pa  role:
"gli atti di recesso, di modifica  dello  statuto  dell'unione"  sono
sostituite dalle seguenti: "gli atti di recesso e". 
    6. Il comma 7 dell'articolo 50 della l.r. 68/2011, e'  sostituito
dal seguente: 
    «7. Se l'unione  non  esercita  entro  il  31  dicembre  2013  le
funzioni fondamentali di cui all'articolo 55, commi 2 e 4,  nei  casi
ivi previsti, o comunque non esercita le funzioni di cui all'articolo
55, comma 4, lettera b), nonche' in  caso  di  successiva  cessazione
dell'esercizio di tali  funzioni  da  parte  dell'unione,  la  Giunta
regionale procede ai sensi del comma 4, lettera c).  In  alternativa,
la Giunta regionale presenta una proposta di legge con  la  quale  si
provvede all'attribuzione ad altri enti delle funzioni gia' conferite
all'unione.».