Art. 16 Modifiche all'articolo 54 della l.r. 68/2011 1. Al comma 1 dell'articolo 54 della l.r. 68/2011, dopo le parole: "una stessa provincia" sono aggiunte le seguenti: "o citta' metropolitana". 2. Il comma 5 dell'articolo 54 della l.r. 68/2011 e' sostituito dal seguente: «5. Le intese di cui al comma 4, sono realizzate se alla proposta di modifica aderiscono tutti i sindaci dell'ambito territoriale proposto. Se la proposta non e' sottoscritta da tutti i sindaci dell'ambito territoriale proposto, la Giunta regionale assume le determinazioni finali sentiti gli altri sindaci e previa acquisizione del parere della commissione consiliare competente che lo esprime entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema di deliberazione, decorsi inutilmente i quali l'atto puo' essere comunque adottato.». 3. Il comma 8 dell'articolo 54 della l.r. 68/2011 e' abrogato.