Art. 16 
 
            Modifiche all'articolo 54 della l.r. 68/2011 
 
    1. Al comma 1  dell'articolo  54  della  l.r.  68/2011,  dopo  le
parole: "una stessa provincia" sono aggiunte le seguenti:  "o  citta'
metropolitana". 
    2. Il comma 5 dell'articolo 54 della l.r. 68/2011  e'  sostituito
dal seguente: 
    «5. Le intese di cui al comma 4, sono realizzate se alla proposta
di modifica  aderiscono  tutti  i  sindaci  dell'ambito  territoriale
proposto. Se la proposta non  e'  sottoscritta  da  tutti  i  sindaci
dell'ambito territoriale proposto,  la  Giunta  regionale  assume  le
determinazioni finali sentiti gli altri sindaci e previa acquisizione
del parere della commissione consiliare  competente  che  lo  esprime
entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema di deliberazione,
decorsi inutilmente i quali l'atto puo' essere comunque adottato.». 
    3. Il comma 8 dell'articolo 54 della l.r. 68/2011 e' abrogato.