Art. 17 
 
            Modifiche all'articolo 55 della l.r. 68/2011 
 
    1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 55 della l.r.  68/2011,  e'
sostituito dal seguente: 
    «1. Nell'ambito  dei  territori  di  cui  all'allegato  A,  fatta
eccezione per i comuni di cui all'articolo  54,  comma  2,  i  comuni
aventi popolazione  fino  a  5.000  abitanti,  ovvero  fino  a  3.000
abitanti  se  hanno  fatto  parte  di  comunita'   montane,   avviano
l'esercizio   associato   delle   funzioni   fondamentali    mediante
convenzione  o  unione  di  comuni,  osservando  i  seguenti   limiti
dimensionali;». 
    2. Dopo la lettera b) del comma 1  dell'articolo  55  della  l.r.
68/2011 e' inserita la seguente: 
    «b bis) Il limite dimensionale  di  cui  alla  lettera  a),  puo'
essere diverso se nell'ambito e' presente un  solo  comune  obbligato
all'esercizio associato delle funzioni fondamentali e se  l'esercizio
associato  e'  svolto  in  convenzione;  in  tal  caso  detto  limite
dimensionale corrisponde  alla  popolazione  complessiva  del  comune
obbligato e del comune contermine associato;». 
    3. Il comma 2 dell'articolo 55 della l.r. 68/2011  e'  sostituito
dal seguente: 
    «2.  Fermo  restando  l'obbligo  di  esercizio  associato   delle
funzioni fondamentali ai sensi della legislazione stata  le  vigente,
se i comuni obbligati costituiscono un'unione di comuni a  disciplina
ordinaria,  sono  tenuti  almeno  all'esercizio,  mediante   l'unione
medesima, di due funzioni fondamentali, o, in alternativa ad  una  di
esse, delle funzioni di cui all'articolo 90,  comma  1,  lettera  c),
numero 2).». 
    4. Le lettere a) e b) del comma 4  dell'articolo  55  della  l.r.
68/2011 sono sostituite dalle seguenti: 
    «a) l'unione esercita, per tutti i  comuni  tenuti  all'esercizio
associato obbligatorio,  almeno  due  funzioni  fondamentali,  o,  in
alternativa ad una di esse, le altre funzioni di cui all'articolo 90,
comma 1, lettera c), numero 2); 
    b) l'unione esercita per tutti  i  comuni  associati  almeno  una
funzione fondamentale o, in alternativa, le  altre  funzioni  di  cui
all'articolo 90, comma 1, lettera c), numero 2;». 
    5. Alla lettera d)  del  comma  4  dell'articolo  55  della  l.r.
68/2011, dopo le parole: "che comportino il voto favorevole anche dei
sindaci" sono aggiunte le seguenti: "partecipanti alla votazione". 
    6. Alla lettera d)  del  comma  4  dell'articolo  55  della  l.r.
68/2011,  dopo  le  parole:  "dei  comuni  tenuti  all'esercizio"  e'
aggiunta la seguente: "associato". 
    7. Al comma 5 dell'articolo 55 della  l.r.  68/2011,  la  parola:
"2012" e' sostituita con la seguente: "2013". 
    8. Il comma 6 dell'articolo 55 della l.r. 68/2011  e'  sostituito
dal seguente: 
    «6. Si ha corrispondenza di  funzioni,  ai  sensi  del  comma  4,
lettera d), quando l'unione esercita per tutti i comuni due  medesime
funzioni.».