Art. 20 
 
          Sostituzione dell'articolo 60 della l.r. 68/2011 
 
    1. L'articolo 60 della l.r. 68/2011 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 60 (Proposta di aggregazione e istituzione  dell'unione  di
comuni a disciplina differenziata). - 1.  I  comuni  con  popolazione
fino a 1.000 abitanti che non fanno parte di unioni  di  comuni  e  i
comuni fino a 1.000 abitanti che fanno parte di unioni di comuni alla
data di entrata in vigore del decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95
(Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del  settore  bancario),  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  trasmettono  alla
Giunta  regionale,  ai  sensi  dell'articolo  16  del  d.l.  138/2011
convertito dalla l. 148/2011, e nei termini stabiliti dalla  medesima
normativa statale, la proposta di aggregazione  e  la  documentazione
ivi prevista. L'aggregazione  deve  essere  compresa  in  una  stessa
provincia,  deve  avere  continuita'   territoriale   e   popolazione
complessiva superiore a 1.000 abitanti.  La  popolazione  complessiva
puo'  essere  inferiore  se   l'aggregazione   non   ha   continuita'
territoriale con comuni aventi popolazione fino a 1.000 abitanti. 
    2. La mancata trasmissione, da parte dei comuni di cui  al  comma
1, della proposta di aggregazione entro il  termine  stabilito  dalla
normativa statale vigente comporta l'applicazione, nei confronti  dei
comuni medesimi, della disciplina sull'esercizio  obbligatorio  delle
funzioni fondamentali  di  cui  all'articolo  14  del  d.l.  78/2010,
convertito dalla l. 122/2010. 
    3. La Giunta regionale, sulla base delle proposte deliberate  dai
comuni, definisce con propria deliberazione le aggregazioni, ai  fini
della successiva istituzione delle  unioni  di  comuni  a  disciplina
differenziata. Sono prese in considerazione  unicamente  le  proposte
che rientrano in uno dei seguenti casi: 
    a) la proposta e' avanzata solo da comuni aventi popolazione fino
a 1.000 abitanti, riguarda  solo  detti  comuni,  e'  stata  da  essi
deliberata e rispetta le condizioni del comma 1; 
    b) la proposta e' avanzata da comuni con popolazione fino a 5.000
abitanti, facenti parte di un'unione di comuni gia'  costituita  alla
data di entrata in vigore  del  d.l.  95/2012,  convertito  dalla  l.
135/2012, riguarda tutti i comuni dell'unione, e la proposta e' stata
deliberata da tutti i comuni dell'unione. 
    4. Negli altri casi, non si procede all'istituzione dell'unione a
disciplina differenziata. 
    5. Il Presidente della Giunta  regionale,  con  proprio  decreto,
provvede,  ai  sensi   della   normativa   statale,   all'istituzione
dell'unione di comuni a disciplina differenziata,  per  la  quale  e'
stata presentata la proposta di aggregazione e sulla quale la  Giunta
regionale ha verificato la sussistenza delle  condizioni  di  cui  al
comma  3,  lettere  a)  o  b).  Se  espressamente   richiesto   nelle
deliberazioni dei comuni, l'unione e' istituita anticipatamente entro
sessanta giorni dalla data di approvazione della deliberazione di cui
al comma 3. 
    6. Se la proposta e' avanzata, ai sensi del comma 3, lettera  b),
da tutti  i  comuni  di  un'unione  di  comuni  gia'  costituita,  il
Presidente della Giunta regionale provvede  comunque  all'istituzione
della nuova unione.».