Art. 22 Modifiche all'articolo 76 della l.r. 68/2011 1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 76 della l.r. 68/2011 e' inserito il seguente: «2-ter. Gli enti subentranti possono richiedere alla Giunta regionale la rimodulazione dei finanziamenti concessi alle comunita' montane estinte, al fine di completare gli interventi o le attivita' in corso di realizzazione, ovvero di concludere i rapporti pendenti e di concentrare le risorse sugli interventi o sulle attivita' ritenuti prioritari. La Giunta regionale, con una o piu' deliberazioni, stabilisce gli interventi e le attivita' prioritari da realizzare, determinando la rimodulazione dei finanziamenti gia' concessi.».