Art. 22 
 
            Modifiche all'articolo 76 della l.r. 68/2011 
 
    1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 76  della  l.r.  68/2011  e'
inserito il seguente: 
    «2-ter. Gli  enti  subentranti  possono  richiedere  alla  Giunta
regionale la rimodulazione dei finanziamenti concessi alle  comunita'
montane estinte, al fine di completare gli interventi o le  attivita'
in corso di realizzazione, ovvero di concludere i rapporti pendenti e
di concentrare le risorse sugli interventi o sulle attivita' ritenuti
prioritari. La  Giunta  regionale,  con  una  o  piu'  deliberazioni,
stabilisce gli interventi e le attivita'  prioritari  da  realizzare,
determinando la rimodulazione dei finanziamenti gia' concessi.».