Art. 23 
 
         Inserimento dell'articolo 78-bis nella l.r. 68/2011 
 
    1.  Dopo  l'articolo  78  della  l.r.  68/2011,  e'  inserito  il
seguente: 
    «Art.  78-bis  (Disposizioni  speciali  per  l'estinzione   della
Comunita' montana Appennino pistoiese). -  1.  La  Comunita'  montana
Appennino pistoiese e' estinta a decorrere dal 1° dicembre 2012. Sono
fatti salvi gli atti adottati, ai sensi degli articoli 71 e 72 e  gli
effetti da questi prodotti. 
    2. A decorrere dalla data di estinzione della  Comunita'  montana
Appennino pistoiese, il commissario straordinario, nominato ai  sensi
dell'articolo 72, cessa dalle sue funzioni e la Provincia di  Pistoia
subentra nell'esercizio delle funzioni dell'ente estinto allo  stesso
titolo per il quale dette funzioni sono  esercitate  dalla  comunita'
montana al momento  dell'estinzione  e  per  il  territorio  gia'  di
competenza della comunita' montana estinta; il subentro comporta  che
la  disciplina  regionale,  gia'  applicabile   all'esercizio   delle
funzioni della comunita' montana estinta, si  intende  riferita  alla
provincia. La provincia succede, altresi', in tutti i rapporti di cui
all'articolo 73, comma 1, lettere da a) a j), nonche'  nei  mutui  di
cui al medesimo articolo 73, comma  1,  lettera  l).  Dalla  data  di
estinzione della comunita' montana cessano  di  avere  efficacia  gli
atti associativi fra i comuni e la comunita' montana stessa. 
    3. Le disposizioni dell'articolo 75, commi 2 e  3,  si  applicano
per quanto compatibile con le disposizioni del presente articolo. Non
si applicano le disposizioni  dell'articolo  75,  commi  da  4  a  9.
Dell'articolo 76 si applica unicamente il comma 2-ter. 
    4. Il Presidente della  Giunta  regionale  provvede  con  proprio
decreto a dettare disposizioni per l'assegnazione alla  Provincia  di
Pistoia delle risorse regionali gia' spettanti alla Comunita' montana
Appennino pistoiese. 
    5. La Provincia di Pistoia effettua la ricognizione dei beni  per
i quali occorrono trascrizioni, volture catastali o altri adempimenti
di legge; il Presidente  della  Giunta  regionale,  con  uno  o  piu'
decreti, prende atto della ricognizione. Il  decreto  del  Presidente
della Giunta regionale costituisce titolo  per  le  trascrizioni,  le
volture catastali e gli altri adempimenti di legge.».