Art. 23 Inserimento dell'articolo 78-bis nella l.r. 68/2011 1. Dopo l'articolo 78 della l.r. 68/2011, e' inserito il seguente: «Art. 78-bis (Disposizioni speciali per l'estinzione della Comunita' montana Appennino pistoiese). - 1. La Comunita' montana Appennino pistoiese e' estinta a decorrere dal 1° dicembre 2012. Sono fatti salvi gli atti adottati, ai sensi degli articoli 71 e 72 e gli effetti da questi prodotti. 2. A decorrere dalla data di estinzione della Comunita' montana Appennino pistoiese, il commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 72, cessa dalle sue funzioni e la Provincia di Pistoia subentra nell'esercizio delle funzioni dell'ente estinto allo stesso titolo per il quale dette funzioni sono esercitate dalla comunita' montana al momento dell'estinzione e per il territorio gia' di competenza della comunita' montana estinta; il subentro comporta che la disciplina regionale, gia' applicabile all'esercizio delle funzioni della comunita' montana estinta, si intende riferita alla provincia. La provincia succede, altresi', in tutti i rapporti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere da a) a j), nonche' nei mutui di cui al medesimo articolo 73, comma 1, lettera l). Dalla data di estinzione della comunita' montana cessano di avere efficacia gli atti associativi fra i comuni e la comunita' montana stessa. 3. Le disposizioni dell'articolo 75, commi 2 e 3, si applicano per quanto compatibile con le disposizioni del presente articolo. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 75, commi da 4 a 9. Dell'articolo 76 si applica unicamente il comma 2-ter. 4. Il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto a dettare disposizioni per l'assegnazione alla Provincia di Pistoia delle risorse regionali gia' spettanti alla Comunita' montana Appennino pistoiese. 5. La Provincia di Pistoia effettua la ricognizione dei beni per i quali occorrono trascrizioni, volture catastali o altri adempimenti di legge; il Presidente della Giunta regionale, con uno o piu' decreti, prende atto della ricognizione. Il decreto del Presidente della Giunta regionale costituisce titolo per le trascrizioni, le volture catastali e gli altri adempimenti di legge.».